Agevolazioni prima casa » Separazione consensuale e attribuzione della proprietà al coniuge dopo il quinquennio: il beneficio resta, ancorché il beneficiario sia titolare di altro immobile
Il coniuge cui viene attribuita la proprietà della casa coniugale, in sede di separazione personale, non perde il diritto alle agevolazioni prima casa anche se è già proprietario di un'altro immobile.
L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, infatti, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza del beneficio «prima casa», rilevante ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3573/14.
Diritto alle agevolazioni prima casa dopo la separazione consensuale
Presupposto della pronuncia in esame è che l'attribuzione della proprietà, stabilita dai coniugi, come clausola, all'interno del verbale di separazione, personale, consensuale non costituisce una alienazione dell'immobile in oggetto, ma un accordo mirato a regolamentare la mera utilizzazione dello stesso.
Ne consegue, quindi, che al coniuge, che a seguito di separazione personale, riceva in assegnazione la ex casa coniugale, può beneficiare delle agevolazioni prima casa, ancorché sia titolare di altro immobile, anch'esso prima casa.
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