Agevolazioni prima casa – Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi in seguito a separazione consensuale non è causa di forza maggiore
I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov’è situato l’immobile, la propria residenza.
Se il contribuente non vi trasferisce la residenza nel termine appena indicato, non può essere riconosciuta rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del contribuente della quota al coniuge in sede di separazione consensuale.
Infatti, il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione.
Questi i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione numero 16082/14.
16 Febbraio 2015 · Giorgio Martini
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Stai leggendo Agevolazioni prima casa – Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi in seguito a separazione consensuale non è causa di forza maggiore • Autore Giorgio Martini • Articolo pubblicato il giorno 16 Febbraio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie acquisto casa, agevolazioni acquisto prima casa o di abitazione destinata a locazione, bonus prima casa • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .