Agevolazioni prima casa – Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi in seguito a separazione consensuale non è causa di forza maggiore

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza.

Se il contribuente non vi trasferisce la residenza nel termine appena indicato, non può essere riconosciuta rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del contribuente della quota al coniuge in sede di separazione consensuale.

Infatti, il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione.

Questi i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione numero 16082/14.

16 Febbraio 2015 · Giorgio Martini


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