Accordo consensuale di separazione e contestuale trasferimento della proprietà di un immobile al coniuge affidatario – Quando l’atto può considerarsi a titolo oneroso

Separazione consensuale, trasferimento dell'immobile di proprietà al coniuge separato affidatario dei figli minori e successivo fallimento del coniuge obbligato. La domanda che ci si pone è se la l'atto di alienazione possa essere dichiarato inefficace nei confronti della curatela fallimentare.

Si tratta, in pratica, di stabilire se l'atto possa, o meno, considerarsi a titolo oneroso.

La difesa del coniuge affidatario eccepisce che il trasferimento dell’immobile deve considerarsi a titolo oneroso, perche’ in base all'accordo di separazione consensuale il fallito risultava esonerato dalla prestazione periodica e sistematica in favore dei figli (l'altro coniuge disponeva di un reddito personale sufficiente al proprio mantenimento).

L'atto era, infatti, destinato a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riferimento alle spese per il mantenimento dei figli, cui il coniuge obbligato, avrebbe provveduto di volta in volta solo in caso di necessita’, oltre che con l’attribuzione della nuda proprietà una volta che i figli fossero divenuti maggiorenni.

Gli ermellini, invece, hanno osservato che, nell'accordo di separazione, il coniuge obbligato si impegnava, comunque, a contribuire alle spese necessarie per il mantenimento dei propri figli, anche se i relativi versamenti rimanevano subordinati alle motivate richieste presentate di volta in volta dal coniuge affidatario, a seconda delle esigenze dei minori: in particolare entrambi i genitori si impegnavano a contribuire per meta’ ad eventuali spese straordinarie ed impreviste in materia di salute e di studio relative ai propri figli.

Ne consegue, a parere dei giudici di legittimità, che la subordinazione dell’ordinario contributo del coniuge obbligato a richieste specifiche della moglie donataria non puo’ essere interpretato come un esonero dall'obbligo di contribuire all’ordinario mantenimento dei figli, bensi’ come una regolamentazione peculiare delle modalità di pagamento, in tempi, misura e modalita’ non predeterminate.

Pertanto, l'atto di trasferimento dell'immobile deve considerarsi gratuito e, come tale, soggetto a revocazione fallimentare.

In pratica, solo un accordo di separazione consensuale, che preveda un integrale esonero dal versamento dell'assegno di mantenimento per il coniuge affidatario e per i figli (comprese le spese straordinarie), può indurre a classificare come oneroso il contestuale atto di trasferimento dell'immobile del coniuge obbligato a favore del coniuge affidatario.

3 Agosto 2015 · Ornella De Bellis


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