Fallimento personale del debitore consumatore – Poter dire addio ai debiti con la legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012 – salva suicidi)

Solo un imprenditore non fallibile può fruire della legge sul sovraindebitamento

Come premessa, va detto che un imprenditore, per poter essere considerato "non fallibile", deve possedere i seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La legge numero 3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 Febbraio 2012, introduce nel nostro ordinamento la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento ed offre, ai debitori, per così dire, "consumatori" (famiglie, privati cittadini etc.) ed agli imprenditori "non fallibili", la possibilità di far omologare dal giudice un piano di ristrutturazione dei debiti, con estinzione finale delle poste debitorie.

La legge determina i presupposti oggettivi per l’ammissibilità del concordato con i creditori, individuandoli:

  1. nel mancato ricorso dell'istante alla medesima procedura nei precedenti tre anni;
  2. nella non assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali.

Ad essi si associano quelli di natura soggettiva, rimessi cioè alla valutazione ed alla determinazione del debitore e consistenti:

  1. nella sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, ovvero di un...perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte ... congiunta ad una manifesta incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
  2. nell'elaborazione di un progetto di rientro che assicuri ... la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, comprensivo anche di cessione crediti futuri e/o di affidamento del patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

In altri termini, il debitore non deve essere soggetto a procedure fallimentari e non deve aver presentato ricorso alla procedura di composizione della crisi nei tre anni precedenti. Deve versare in uno stato debitorio divenuto cronica e non più superabile con le risorse disponibili.

Contenuti e finalità della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento

La proposta di accordo deve prevedere:

  • il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
  • il regolare pagamento degli eventuali creditori estranei al concordato;
  • l'indicazione di termini e modalità di pagamento, garanzie prestate e previsione dei modi di liquidazione dei beni indicati nella proposta.

La proposta deve mirare alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei creditori, anche mediante cessione di crediti futuri. In caso di beni insufficienti, la proposta può essere integrata da beni o crediti apportati da terzi che, a tal fine, sottoscrivono l’istanza.

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l'attuabilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da una o più persone terze (fideiussori) che acconsentono al conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per perfezionare l'accordo.

Possibile anche una sospensione (moratoria) del pagamento dei debiti per un anno, che non deve, però, riguardare i titolari di crediti impignorabili (crediti alimentari, ad esempio). In questo caso, inoltre, l'esecuzione del piano deve essere affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

La proposta di concordato con i creditori va depositata presso il Tribunale in cui il debitore ha la residenza ovvero la sede. Il debitore deve altresì allegare la documentazione seguente:

  1. l'elenco di tutti i creditori, con il dettaglio puntuale delle somme dovute a ciascuno;
  2. l'inventario dei beni di proprietà del debitore, nonché l'indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  3. le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio;
  4. la lista delle spese ritenute irrinunciabili e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia, con le allegate certificazioni anagrafiche che attestino la composizione del nucleo familiare;
  5. le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all'originale, qualora il debitore abbia svolto attività d'impresa.

Se la proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento soddisfa i requisiti richiesti

Se la proposta soddisfa i requisiti richiesti, il giudice, con decreto, fissa immediatamente l'udienza nel corso della quale, una volta accertata l’assenza di atti in frode o in danno dei creditori, dispone che ... per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di concordato con i creditori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili. Durante tale periodo, inoltre, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Il giudice, quindi, nomina un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta, in sostanza, di enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, a cui viene affidato il compito di formalizzare il piano di ristrutturazione del debito, trasmetterlo ai creditori e, in una fase successiva, assicurare l’esecuzione dello stesso.

Nei 10 giorni successivi al ricevimento del piano di ristrutturazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni, e proporre modifiche o integrazioni. Decorso tale termine l'organismo riferisce al Giudice trasmettendo con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano.

L'accordo si ritiene raggiunto quando i creditori, titolari di almeno il 70% dei crediti, abbiano fatto pervenire, all'organismo di composizione della crisi, la manifestazione del proprio consenso.

In questa evenienza, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione.

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo oppure è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

L'accordo può essere dichiarato risolto. Per ottenere la risoluzione, ciascun creditore può presentare ricorso al Tribunale entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel piano, qualora il debitore non adempia regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo oppure quando vengano meno le garanzie promesse. La risoluzione dell'accordo può essere chiesta anche nel caso in cui l'esecuzione dell'accordo diventi impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

L'annullamento e la risoluzione non pregiudicano comunque i diritti acquisiti dai terzi, in buona fede.

8 Maggio 2013 · Ornella De Bellis


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