Vizi dell’immobile locato – La risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni al conduttore


Il codice civile (articolo 1578) dispone che se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile ...

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p>Il codice civile (articolo 1578) dispone che se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, nel qual caso si presume che il conduttore li abbia accettati consapevolmente, magari pattuendo un canone di locazione inferiore.

Il locatore è tenuto, altresì, a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa locata, se non prova che, al momento della consegna, non era al corrente dell'esistenza dei vizi successivamente accertati.

Nel caso di domanda di risoluzione del contratto, grava sul conduttore l’onere di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito; al locatore spetta, invece, di dimostrare che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore (e ciò al fine di paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo) o di provare di avere senza colpa ignorato i vizi al momento della consegna, al fine di andare esente dal risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa.

Si tratta delle considerazioni giuridiche che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 2348/2017.

11 Ottobre 2025 · Ludmilla Karadzic

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