Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Quando ricorrono gli estremi del reato

Va innanzitutto precisato che per mezzi di sussistenza devono intendersi tutti quelli diretti a far fronte alle esigenze primarie (vitto e alloggio). Sempre fra i mezzi di sussistenza vanno compresi anche quelli che consentano, in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali l'abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione, lo svago.

L'inadempimento, seppure parziale, della corresponsione dell'assegno alimentare a moglie e figli minori, finalizzato a procurare ai propri familiari i mezzi di sussistenza primari e complementari, è idoneo ad integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L'inadempimento deve essere sufficientemente protratto nel tempo e comunque tale da incidere in maniera apprezzabile sulle disponibilità dei mezzi di sussistenza destinata a soddisfare i bisogni elementari del coniuge separato e dei figli.

La sola omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato non è sufficiente a integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, essendo richiesta la sussistenza dello stato di bisogno; stato di bisogno che emerge laddove, ad esempio, per superare la propria indigenza, il coniuge separato è costretto a ricorrere all'aiuto dell'assistenza pubblica, a quello dei familiari ed alla ricerca di un'attività di lavoro.

La prova dello stato di bisogno, invece, è superflua quando non viene adempiuto l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento riservato ai figli minori, dato che la condizione di bisogno della persona minore di età è oggettiva e presunta in ragione della sua incapacità a produrre reddito e, naturalmente, essa non viene meno se il genitore affidatario provvede ad impedirla con il proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tenuto conto che l'onere del mantenimento deve essere equamente ripartito tra i genitori.

Per quanto attiene gli oneri probatori sull'eventuale impossibilità ad adempiere da parte del genitore obbligato al mantenimento, va precisato che spetta a quest'ultimo dimostrare l'assenza di necessità di un sostegno economico a coniuge separato e figli minori nonché la propria impossibilità ad adempiere a fronte di uno specifico obbligo imposto dal giudice. La prova, idonea ad escludere la responsabilità penale dell'obbligato, deve essere, non solo rigorosa, ma deve riguardare tutto il periodo dell'inadempimento a ciò non bastando neppure la generica indicazione dello stato di disoccupazione, inidonea ad escludere la responsabilità.

Questi sono gli orientamenti emersi dalla lettura della sentenza 49543/14 della Corte di cassazione.

28 Novembre 2014 · Ornella De Bellis