Trasporto aereo – Responsabilità del danno derivante da ritardo nella consegna del bagaglio

In base all'articolo 1218 del codice civile, sussistendo tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, quest'ultimo è il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In base alla Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo anche delle merci e del bagaglio se non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno.

Il danno ha le caratteristiche di quello cosiddetto esistenziale, trattandosi di un pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Così i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 18320/2019.

15 Agosto 2019 · Giovanni Napoletano