Sanzione amministrativa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox – Nel giudizio di opposizione la Pubblica Amministrazione deve sempre allegare la documentazione attestante le effettuate verifiche periodiche di funzionalità e di taratura

Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza 9645/2016 ha stabilito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (autovelox, tutor) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

In più (vedasi sentenza Cassazione 113/2015) tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

Ne consegue che, in un eventuale giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria al verbale di contestazione di eccesso di velocità rilevato tramite autovelox (o apparecchiature elettroniche di misurazione similari) debba sempre essere allegata dalla Pubblica Amministrazione la documentazione che attesti e comprovi le effettuate verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non essendo sufficiente che il verbale riporti generiche formule del tipo la violazione è stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti hanno accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità.

In altre parole, la prova del regolare funzionamento dell’apparecchiatura al momento della constatazione dell’infrazione non può essere presunta per il peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso. Difatti, in un eventuale giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.

Insomma, il verbale di contestazione della violazione di cui all'articolo 142, ottavo comma del Codice della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchiatura autovelox, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura autovelox nell'istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato.

Questi i principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 32369/2018.

22 Dicembre 2018 · Giuseppe Pennuto