Verbale di multa – Termini di proposizione del ricorso al giudice di pace

L'atto di opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada deve essere depositato dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della contravvenzione stessa (ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) essendo il termine di 30 giorni espressamente recepito dall'articolo 204 bis del Codice della Strada, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150.

Quanto alla decorrenza del termine, la notifica del ricorso a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante.

Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notifica stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento di notifica nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notifica decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Questi i contenuti dell'ordinanza della Corte di Cassazione numero 13583 del 13 giugno 2014.

17 Giugno 2014 · Giuseppe Pennuto