Valido il patto di demansionamento se in mancanza dell’accordo l’alternativa è il licenziamento del lavoratore

Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, al fine di garantire il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire l'assegnazione dei lavoratori esuberanti a mansioni diverse e quindi anche inferiori, così come la legge
consente l'adibizione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inabile in conseguenza di infortunio o malattia, al fine di evitare il licenziamento e nel caso in cui non possa essere adibito a mansioni equivalenti e prevede la possibilità di utilizzazione in mansioni inferiori a quelle abituali della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui quelle di assunzione siano ricomprese tra le mansioni a rischio o comunque interdette in relazione al peculiare stato della dipendente.

Anche il patto di demansionamento sottoscritto dal lavoratore con il datore di lavoro, che ai soli fini di evitare un licenziamento attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore, ma anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, purché sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo.

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19930/15.

8 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis




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