La polizia municipale può accertare l’infrazione al Codice della Strada anche su arterie statali che attraversano il territorio comunale

Secondo la vigente normativa, legge 65/1986, articolo 5 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale. mentre l'articolo 3 dispone che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel territorio di competenza.

E' pur vero che il comma 3 dell’articolo 11 del Codice della Strada, in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati: tuttavia, tale norma non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall'ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla legge 689/1981, articolo 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto il territorio comunale, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato.

Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza.

E' questo il principio giuridico sancito dall'ordinanza 3839/2019 della Corte di cassazione.

23 Febbraio 2019 · Giuseppe Pennuto