Vaglia postale non trasferibile – prescrizione per beneficiario e richiedente

Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

Va tuttavia precisato che detta prescrizione opera con riguardo al titolo ed al credito del beneficiario del vaglia, ma non nei confronti del richiedente il vaglia. Rispetto all'azione di quest’ultimo opera invece il termine ordinario di prescrizione decennale.

La restituzione dei vaglia all'emittente è ovviamente condizione necessaria per ottenere da questo la restituzione dei fondi.

Così ha stabilito l'Arbitro Bancario finanziario con la decisione N. 3559 del 04 luglio 2013.

2 Giugno 2014 · Simonetta Folliero