Pari opportunità per l’uomo – Va risarcito se le lesioni subite gli impediscono di svolgere il lavoro domestico
Il lavoro domestico è una utilità suscettibile di valutazione economica, e la perduta possibilità di svolgerlo costituisce un danno risarcibile.
Il lavoro domestico è una utilità suscettibile di valutazione economica, e la perduta possibilità di svolgerlo costituisce un danno risarcibile.
E, non si può affermare (come hanno fatto i giudici territoriali) che non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo.
Una tale motivazione, infatti, risulterebbe illogica per almeno tre motivi.
La prima ragione di illogicità è che (a prescindere da qualsiasi considerazione circa l’esistenza o meno d’un ordine “naturale” delle cose) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali.
La seconda ragione di illogicità consiste nel fatto che l’affermazione è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia: ed in mancanza di prove contrarie è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario.
La terza ragione di illogicità della motivazione che ha negato il risarcimento del danno, consiste nel fatto che qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non fosse altro per quanto attiene le proprie personali esigenze.
Pertanto, dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l’abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell’invalidità non abbia potuto attendere al ménage familiare.
La Corte d’appello, invece, ha capovolto tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell’infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse completamente di qualsiasi attività domestica.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 24471/14.