Le nuove armi a disposizione del creditore » Tutto sull’uso dello strumento telematico da parte dell’ufficiale giudiziario per la ricerca dei beni del debitore

Con la riforma della giustizia l'ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni del debitore, avrà dalla sua l'uso dello strumento telematico.

La riforma della giustizia introduce la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

A partire dall'11 dicembre 2014, infatti, il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ciò varrà, però, esclusivamente per i beni mobili registrati, ovvero per quei beni che hanno una esatta identificazione e registrazione, come autoveicoli, moto, rimorchi, aerei.

Il creditore, dunque, non dovrà più trovare il bene fisicamente, anche se il compito era dell'Ufficiale Giudiziario.

La nuova norma prevede, infatti che, come detto, previa autorizzazione del Tribunale competente, il creditore possa usare i seguenti mezzi telematici:

Ma vediamo, nel dettaglio, come funziona tutta la procedura.

Innanzitutto, l'Ufficiale Giudiziario dovrà attestare l'elenco delle banche dati consultate al fine della ricerca dei beni del debitore.

Il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca: in questo caso l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso, da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza.

Successivamente, una volta trovato il bene da pignorare, l'Ufficiale Giudiziario notifica al debitore il pignoramento con l'obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprietà e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo predetto.

Scaduto il termine dei 10 giorni, il bene pignorato deve essere consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente che ne diventa custode: il tutto avviene dopo l'eseguita trascrizione nei pubblici registri.

Al creditore, oltre all'onere della istanza per l'uso della trascrizione telematica, resta quello del compenso ulteriore a favore dell'Ufficiale giudiziario per incentivarlo a compiere le ricerche telematiche: è previsto, infatti, un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato.

Tale compenso potrà variare da una percentuale dal 2 al 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati.

E’ previsto, inoltre, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa, sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale, ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute: non è ancora stato specificato, però, se l’accesso diretto del creditore sarà anch'esso gratuito o meno.

C'è da dire, però, che in caso di estinzione o di rinuncia dell'esecuzione forzata, il creditore potrebbe essere chiamato a pagare somme rilevanti liquidate a favore dell'Ufficiale Giudiziario e calcolate sul valore di stima e, per i casi di scarso valore, sul nominale del credito.

Dunque, il creditore procedente, dovrà informarsi a fondo prima di decidere se e come agire, dato il rischio di ottenere, alla fine, oltre ad un risultato negativo in termini di somme recuperate la sorpresa del conto del proprio avvocato, del custode IVG e dell'Ufficiale Giudiziario.

2 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi