Nulla la notifica effettuata dall’Ufficiale giudiziario che non rileva che il cognome sul citofono era quello del defunto marito della ricorrente

L'articolo 143 del codice di procedura civile dispone che, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Tuttavia, qualora l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relata di notifica, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notifica sia nulla.

Nella specie (sentenza Corte di cassazione 8638/2017) l'ufficiale giudiziario non aveva rilevato che il cognome sul citofono era in realtà quello del defunto marito della ricorrente e quindi corrispondeva effettivamente alla residenza di quest’ultima e aveva perfezionato la notifica ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca.

20 Aprile 2017 · Roberto Petrella