Tutela della privacy lesa » Come difendersi grazie agli strumenti del garante della privacy

Il reclamo la segnalazione e il ricorso presso il garante della privacy

Se la la propria privacy non viene rispettata da terzi, ecco come effettuare il reclamo all'Autorità per la tutela dei dati personali.

Quando si vedono lesi i propri diritti sulla privacy, è bene rivolgersi al soggetto che tratta i nostri dati, ovvero il titolare del trattamento, esponendo le proprie ragioni e avanzando le richieste.

Qualora alla richiesta non sussegua un riscontro soddisfacente, e' possibile presentare un reclamo, una segnalazione o un ricorso direttamente al Garante della privacy.

Il reclamo al garante della privacy

Con il reclamo al garante della privacy vengono esposte le proprie argomentazioni riguardo la presunta violazione di legge da parte del soggetto che detiene e gestisce i dati, il titolare del trattamento, con richiesta di intervento.

Non vi sono particolari formalità da seguire, ma e' bene essere precisi e specificare chiaramente i dati del titolare e dell'eventuale rappresentante e i propri, compreso il recapito al quale si vuole ricevere la risposta.

Al reclamo segue un'istruttoria. Così, se se sussistono i presupposti il Garante della privacy, con proprio provvedimento, può invitare il titolare/gestore ad adottare misure per adeguarsi alle norme od a bloccare in tutto o in parte il trattamento illecito.

Oppure, può imporre quanto sopra se il titolare/gestore non provvede spontaneamente (questa imposizione può anche essere data subito, senza preventivo "invito") e vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati di singoli soggetti o di gruppi e/o categorie.

Al reclamo va allegata la prova di versamento dei diritti di segreteria, che, attualmente, dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro.

La segnalazione al garante della privacy

Quando, invece, non e' possibile presentare un reclamo, perché, ad esempio non si dispone di tutte le informazioni necessarie per farlo, gli stessi scopi sono raggiungibili inoltrando una semplice segnalazione, fornendo gli elementi che si hanno.

La forma e' libera, l'invio può essere fatto all'indirizzo geografico, per email o per fax (vedi QUI).

A seguito della presentazione di una segnalazione il Garante procede come per i reclami, e può prendere gli stessi provvedimenti già accennati.

La segnalazione, a differenza del reclamo e del ricorso, e' gratuita.

Il ricorso al garante della privacy

Il ricorso al garante della privacy è un atto più formale rispetto al reclamo, e impedisce un qualsivoglia procedimento in tribunale.

Si puo' presentare ricorso al Garante dopo aver provato a rivolgere le proprie richieste al gestore/titolare del trattamento dei dati, nel caso in cui sia decorso inutilmente il tempo utile per un riscontro, 15 giorni dal ricevimento, oppure quando la risposta ricevuta e' insoddisfacente.

Nel caso in cui vi sia il rischio, per l'interessato, di subire un danno imminente e irreparabile, il ricorso puo' essere presentato subito, senza invio di richieste al gestore/titolare del trattamento o comunque senza attendere i 15 giorni per la risposta.

Il ricorso deve contenere

  1. gli estremi del ricorrente e dell'eventuale legale che lo rappresenta;
  2. gli estremi del gestore/titolare del trattamento dei dati;
  3. la data di inoltro della richiesta che non ha ricevuto risposta nei 15 giorni utili o ha ricevuto risposta insoddisfacente oppure il danno imminente ed irreparabile che permettere di prescindere dalla stessa;
  4. gli elementi di contestazione;
  5. il provvedimento richiesto al Garante;
  6. il domicilio eletto al fine del procedimento;
  7. la sottoscrizione autenticata del ricorrente (l'autenticazione non e' necessaria se firma un legale o se la firma viene apposta presso gli uffici del Garante).

Inoltre, vanno allegati la copia della richiesta rivolta al gestore/titolare del trattamento, l'eventuale procura, la documentazione utile ai fini della valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante (anche fax, posta elettronica, telefono) ed, infine, la prova del versamento dei diritti di segreteria.

Per essere valido il ricorso dev'essere presentato direttamente all'ufficio del garante oppure per raccomandata a/r oppure tramite email con firma digitale oppure tramite posta elettronica certificata.

Il Garante della privacy, ricevuto il ricorso, contatta il gestore/titolare del trattamento dei dati per tentare di farlo aderire "spontaneamente" alle richieste.

Se ciò non avviene il procedimento va avanti.

Il ricorrente e la controparte possono chiedere di essere sentiti, anche in contraddittorio, e presentare memorie e documenti. Possono anche essere disposte perizie. Il ricorrente può farsi rappresentare da un legale o da una persona di fiducia.

Il Garante della privacy deve pronunciarsi entro 60 giorni (allungati di ulteriori 40 nei casi complessi: la mancata pronuncia del garante entro tale termine equivale a rigetto.

Il garante della privacy può disporre in casi particolari, il blocco, in via provvisoria, completo o parziale dei dati, oppure l'immediata sospensione di una o pi§ operazioni di trattamento, oppure la cessazione del comportamento illegittimo, ordinata con decisione motivata al gestore/titolare del trattamento dei dati.

Il Garante della privacy decide anche le spese, in misura forfettaria, posti a carico della parte soccombente o compensati (conta anche la richiesta fatta dalle parti al riguardo).

Il provvedimento del Garante viene comunicato alle parti e queste possono opporvisi entro 30 giorni davanti al giudice ordinario.

L'opposizione può riguardare anche il rigetto tacito, e in questo caso va fatta entro 30 giorni dal termine di 60 giorni detto sopra. Il ricorso avverso la pronuncia del Garante non ne sospende gli effetti.

4 Novembre 2014 · Tullio Solinas