Il trasferimento dei servizi di pagamento legati al conto corrente è gratuito e deve essere perfezionato entro dodici giorni

Attraverso il contratto di conto corrente, la banca assicura al cliente un servizio di gestione della liquidità: custodisce i risparmi e offre una serie di servizi quali versamenti, prelievi e pagamenti, anche mediante carte di debito e di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti e fidi.

Le informazioni che l’intermediario è tenuto a fornire sul contratto di conto corrente sono oggetto di specifica disciplina nelle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Gli intermediari sono tenuti a offrire ai consumatori conti di base. Nello specifico, si tratta di conti a operatività limitata che, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, includono le operazioni e i servizi individuati nella convenzione in essere tra il Ministero dell’Economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le principali associazioni degli intermediari; i conti di base non includono i servizi di convenzione di assegno, carta di credito, deposito titoli per gli investimenti e non prevedono l’accesso a forme di finanziamento.

In sede precontrattuale i clienti che si accingono ad aprire un conto corrente hanno diritto a ottenere informazioni chiare e complete circa la natura e gli effetti del contratto che intendono sottoscrivere, i servizi di cui potranno avvalersi e i relativi costi, gli eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto (ad es. il versamento iniziale di una somma di denaro o l’accredito dello stipendio).

Al cliente è riconosciuto il diritto di recedere in ogni momento dai contratti a tempo indeterminato, come quello di conto corrente, senza penalità e senza spese, sulla base di quanto disposto dal Testo Unica Bancario (TUB). La banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti in occasione del recesso (ad esempio, servizi non necessari per il recesso stesso oppure servizi dovuti, per i quali è previsto l’intervento di un terzo soggetto).

Novità dal punto di vista normativo deriveranno dal recepimento della direttiva UE/2014/92 (Payment Accounts Directive, PAD) sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il cui termine di recepimento scade il 18 settembre 2016.

Invece, le disposizioni della direttiva UE/2014/92, relative al trasferimento dei servizi di pagamento (ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento) legati al conto, sono state recepite con il decreto legge 3/2015 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2015): esse prevedono, tra l’altro, la gratuità dell’operazione e il suo perfezionamento entro dodici giorni lavorativi.

18 Luglio 2016 · Simonetta Folliero