Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze – Le ultime quattro “bufale” del governo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l'effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l'esproprio dei conti "dormienti" per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i "buoni vacanza".

Tetto del 4% sugli  interessi dei mutui a tasso variabile

«Del "tetto al 4%" per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.

Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.

Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L'agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos'è accaduto in questi mesi?

Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell'elenco dei mutuatari aventi diritto all'agevolazione da parte dell'agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell'Abi, l'associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.

Sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Dall'accordo ABI MEF sulla sospensione del  pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:

"Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:

1. a prevedere - nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l'acquisto della abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all'articolo 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legge numero 185108 - la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, numero 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;

2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all'anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.

Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti."

Analizziamo, ad esempio,  l'iniziativa UNICREDIT

Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi

Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:

  1. separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico
  2. perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)
  3. perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)
  4. inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria
  5. decesso

Requisiti per accedere al beneficio:

Documenti richiesti:

Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.

E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:

1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

2) "Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora."  Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi  derivanti dall'aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così assistiamo all'applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.

3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi  del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.

E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:

A sentir dell'accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.
Mi sono allora presentato alla filiale UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.

Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.

In pratica per poter fruire dell'accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell'accordo …
Comunque riportiamo lo spot pubblicitario confezionato dagli  ineffabili Tremonti boys:

Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione - Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?

Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo. Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente. Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia. Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all'iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe. Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.

Sul sito del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

"Il DPR numero 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione  al  titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all'Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall'Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell'elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari."

C'è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”,  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall'avvenuto trasferimento.

Si dice infatti che "la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all'Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall'Intermediario al relativo Fondo."

Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all'indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate ...
Un video interessante è il seguente

Buoni vacanze

Andiamo a spulciare sul sito del governo, dove leggiamo: "E' stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale numero 44 - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'Avviso di manifestazione d'interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell'avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.

Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica  e la  sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza.  Il  gestore predispone l'elenco dei soggetti che hanno  diritto all'agevolazione,  e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate."

Li ricordate vero i Bonus Vacanza per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che "i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre."

Dell'esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto la macchina organizzativa, una volta individuato il "gestore dei Buoni Vacanza", sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.

Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa ...

23 Giugno 2009 · Antonio Scognamiglio





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