Testamento nullo se, nella sua redazione, il testatore viene aiutato da terzi
Ai tratta, i condotta idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia
In presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, l'intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell'autografia del testamento, compromettendone la validità: a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
A detta dei giudici di legittimità si tratta, infatti, di condotta idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia; e non è possibile condizionare l’accertamento della validità, o meno, del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell'aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà del testatore, dal momento che tale procedura minerebbe in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina vigente del testamento olografo.
In tal senso si sono orientati i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 5505/2017.
27 Marzo 2026