Termine di 30 giorni per opporsi ad una cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di multa

L'articolo 7 del DL 150/2011 (intitolato dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada), prevede, al comma 3, che il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero).

Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che e’ quella del 6 ottobre 2011.

Pertanto, in coerenza con la normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011, con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, é soggetta al termine di trenta giorni, atteso che, quando e’ mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Va poi ribadito, l’altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui possono essere fatti valere con l’opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell’accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l’iscrizione al ruolo esattoriale, come l'intervenuta decadenza dei termini di notifica della cartella esattoriale, l'avvenuto pagamento della multa, il decesso del trasgressore proprietario del veicolo.

In altre parole, il destinatario di una cartella esattoriale riferita ad una sanzione amministrativa mai notificata, può dedurre il vizio di omessa notifica del verbale di accertamento, non con opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, ma soltanto avvalendosi della tutela cosiddetta recuperatoria, che è inammissibile decorsi trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Per l'opposizione a cartella esattoriale relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la norma di riferimento non è la legge 689/1981, articolo 22, ma il Decreto Legislativo 150/2011, articolo 7, entrato in vigore ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 12412/16.

29 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto