Società fornitrici di informazioni commerciali – Tempi di conservazione dei dati negativi provenienti dai Tribunali per un imprenditore censito


Tempi di conservazione dei dati negativi provenienti dai Tribunali per un imprenditore censito da società di informazioni commerciali

Come è noto, esistono società che offrono informazioni commerciali consistenti nella valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, e nella segnalazione di eventuali rischi relativi ad operatori commerciali ed imprenditori.

Si tratta, in particolare, delle società associate in ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito) e FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza).

Il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale.

I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale.

Il codice deontologico specifica, fra l'altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito (come quelli relativi ad un'eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta, fallimenti o procedure concorsuali).

In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).

Anche le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.