Per configurare il reato di molestia basta anche una sola telefonata dell’addetto al recupero crediti già avvertito che la sua condotta non è gradita

Se per petulanza, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'articolo 660 del codice penale, si intende un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera privata, non può, tuttavia, escludersi che l’effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto.

Infatti, ai fini della sussistenza del reato di molestia deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insiste nell'interferire nella altrui sfera di libertà anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita.

Ne consegue che il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione, purché particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata.

L’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

In particolare, si è affermato che, per integrare il delitto di molestie, commesso per petulanza, è richiesto un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza 6064/2018.

11 Febbraio 2018 · Ludmilla Karadzic