La tassa automobilistica è dovuta anche se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo

L'articolo 5 del decreto legge 953/1982 stabilisce che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o per la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione (poi divenuta tassa automobilistica) per i periodi d'imposta successivi a quello in cui il provvedimento è stato trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Sulla base di questa norma, un contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) per l'annullamento di una cartella esattoriale notificata in seguito ad omesso pagamento della tassa automobilistica preteso dalla Regione Toscana.

Ora, la legge regionale 49/2003 della Regione Toscana non contempla l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo, disponendo all'articolo 8 che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.

Per questo motivo, La CTP adita dal contribuente aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, legge regionale 49/2003, dal momento che la norma regionale si poneva in aperto contrasto con quella statale.

La Corte costituzionale, invece, con l'ordinanza 192/2018 ha eccepito che il fermo amministrativo referenziato nell'articolo 5 (comma 37) del decreto legge 953/1982, al quale è correlata l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è una sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada (disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale), ed è, pertanto, diverso dal cosiddetto fermo fiscale successivamente regolato e confluito nell'articolo 86 del DPR 602/1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici.

I giudici delle leggi hanno inoltre ribadito che il fermo fiscale è una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.

Peraltro, conclude la Corte, la tassa automobilistica non è più legata alla circolazione del veicolo, ma alla proprietà del veicolo stesso ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio) idoneo a legittimare il possesso del veicolo.

Ne deriva che è legittima l'esclusione della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo amministrativo della vettura, qualora il fermo stesso non sia stato disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale.

7 Novembre 2018 · Giorgio Valli