Tarsu – prescrizione e decadenza del tributo locale

Avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento della TARSU

Il Comune mediante unico avviso, spedito raccomandata a/r il 27 dicembre 2011 e da me ricevuto il 2 gennaio 2012 mi ha sollecitato il pagamento della tarsu per gli anni 2005 e 2006 che effettivamente non ho pagato non avendo mai ricevuto prima d'ora alcun avviso o bollettino. Peraltro non ho mai fatto la dichiarazione prevista chi fruisce dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Essendo trascorsi 5 anni posso invocare la prescrizione o decadenza?

Anche se con unico sollecito mi si richiede il pagamento di tutti e due gli anni 2005 e 2006, posso considerare prescritto almeno il 2005 e proporre ricorso il tal senso?

Omessa dichiarazione TARSU per il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Se lei ha omesso la dichiarazione per il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani fruiti per il 2005, questa doveva essere effettuata entro il 20 gennaio 2006.

In presenza di dichiarazione omessa, il Comune deve esigere il tributo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di utilizzo dei servizi avrebbe dovuto essere presentata, e dunque entro il 31 dicembre 2011.

Cosa che il Comune ha fatto, dal momento che per il rispetto dei termini di decadenza vale la data di consegna dell'avviso di accertamento alle poste, certamente anteriore (seppur di qualche giorno) al 31 dicembre 2011.

Diciamo allora che per i termini di decadenza della TARSU relativa al 2005 il Comune ha "tagliato il filo" con pochi giorni ancora utili. Per l'avviso di accertamento della TARSU relativa al 2006 il Comune è arrivato con un anticipo di più di un anno rispetto alla scadenza dei termini di decadenza.

E' anche vero, e per completezza lo aggiungo, che il temine di decadenza quinquennale dovrebbe valere solo per i tributi locali dovuti a partire dal 1 gennaio 2007.

Per i tributi locali (dunque anche la TARSU) relativi agli anni anteriori al 2007, dovrebbero valere i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993), ossia:

  1. in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza;
  2. in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

Ma, secondo le interpretazioni piu’ diffuse ed anche piuttosto autorevoli (si veda a proposito la nota del ministero delle Finanze numero 11159 del 19/3/07), sono esclusi solo i rapporti per i quali i termini di accertamento erano gia’ prescritti o decaduti al 31/12/06.

I restanti possono dirsi pendenti, e quindi per essi i termini si allungano cosi’ come previsto dalla finanziaria 2007.

Pertanto, se vuole comunque avventurarsi in un ricorso (a mio giudizio dall'esito positivo improbabile) troverà certamente qualcuno disposto a supportarla.

10 Ottobre 2012 · Simonetta Folliero