TARSU E RIFIUTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

La Corte di Cassazione ribadendo la natura tributaria della TARSU ha affermato che è irrilevante la dichiarazione con cui il contribuente rinuncia ad avvalersi del pubblico servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Infatti “i comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati e per la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini l’obbligo del pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che essi utilizzino il servizio medesimo, perchè ne abbiano la possibilità.

Ne consegue che, con riferimento ad annualità di imposta precedenti al 2003, non da diritto ad alcuna esenzione o riduzione del tributo la dichiarazione del contribuente di non volersi avvalere del servizio pubblico per lo smaltimento di rifiuti speciali, assimilabili a quelli urbani” (C.Cass. Sent. numero 17381 del 23 luglio 2010).

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli