pensione quota 100


Pensioni – riscatto agevolato dei contributi previdenziali relativi a periodi lavorativi non coperti da contribuzione o correlati alla frequenza di corsi universitari

15 Agosto 2019 - Tullio Solinas


La facoltà di riscatto dei contributi previdenziali relativi a periodi lavorativi non coperti o correlati alla frequenza di corsi universitari, introdotta dall'articolo 20 del decreto legge 4/2019, è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto è quindi l'iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali sopra indicati; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda. L'avvenuta liquidazione della pensione è da considerarsi preclusiva all'esercizio della facoltà di riscatto: la disposizione normativa preclude espressamente l'esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato. Il periodo [ ... leggi tutto » ]


La pensione quota 100

6 Gennaio 2019 - Tullio Solinas


In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, (di seguito definita pensione quota 100). Il requisito di età anagrafica sarà successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni amministrate dall'INPS. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro [ ... leggi tutto » ]