licenziamento - termini di impugnazione
L’accettazione del trattamento di fine rapporto non implica il mutuo consenso al licenziamento
La mera inerzia del lavoratore non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso: affinché possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata, sulla base di ulteriori e significative circostanze, una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo. Peraltro, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro. Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a [ ... leggi tutto » ]
Impugnazione del licenziamento – doppio termine di decadenza
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Il primo termine è rispettato ove l'impugnazione viene trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli [ ... leggi tutto » ]