licenziamento disciplinare


Licenziamento illegittimo per chi denuncia il datore di lavoro all’autorità giudiziaria » anche se le ipotesi di reato si rivelano infondate

27 Novembre 2017 - Chiara Nicolai


L'obbligo di fedeltà (di cui all'articolo 2105 del codice civile), non può essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, poiché, in tal caso, si correrebbe il rischio di scivolare verso, non voluti, ma impliciti, riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà che, ovviamente, non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. La presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore di lavoro. Affinché possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli [ ... leggi tutto » ]


Dipendenti pubblici – come verranno licenziati i furbetti del cartellino e i dirigenti che fingono di non vedere

3 Luglio 2016 - Tullio Solinas


Dipendenti pubblici - Cosa si intende per falsa attestazione della presenza in servizio Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Nel caso di cui la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza [ ... leggi tutto » ]


Utilizzo personale della navigazione in internet e della posta elettronica aziendale durante l’orario di lavoro – illegittimo il licenziamento del dipendente se la sua condotta non ha arrecato danno all’attività produttiva

3 Novembre 2015 - Piero Ciottoli


L'uso improprio di strumenti di lavoro aziendali e nella specie del personal computer in dotazione, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica, non giustificano il licenziamento disciplinare, qualora non emerga che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet abbiano determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, oppure che la condotta del dipendente abbia realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva. Nel caso esaminato dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 22353/15) le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio avevano rilevato l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in Internet, in entrambi i casi ritenendole tuttavia di difficile quantificazione temporale; era stata poi accertata la presenza, nel computer di cui era stata dotata la postazione di lavoro assegnata al dipendente, di files di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l'installazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui [ ... leggi tutto » ]


Licenziamento disciplinare – illegittimo se la contestazione non è immediata

27 Ottobre 2015 - Tullio Solinas


In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida, né la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell'illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all'esito del giudizio penale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle [ ... leggi tutto » ]