accordo a saldo stralcio e debito rinunciato


La quietanza liberatoria a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio serve davvero ad ottenere la cancellazione dalle centrali rischi o ad abbreviare i tempi di permanenza?

11 Novembre 2017 - Ludmilla Karadzic


Prima di approfondire l'argomento indicato dal titolo, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) comunemente e sinteticamente indicati come centrali rischi. In Italia operano fondamentalmente tre soggetti in ambito privato (CRIF, CTC ed Experian Cerved) e uno in ambito pubblico, la Centrale Rischi (CR) gestita da Bankitalia. Nel prosieguo, non ci interesseremo di altri archivi dei cosiddetti "cattivi pagatori" quali il Registro Informatico dei Protesti (RIP) che raccoglie informazioni afferenti ad assegni e cambiali protestati e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) in cui confluiscono segnalazioni relative all'emissione di assegni non autorizzati o privi della necessaria copertura, nonché carte di credito (anche revolving) utilizzate in modo irregolare (sostanzialmente lasciando importi in rosso non successivamente coperti). Limitatamente agli obiettivi di questo articolo possiamo dire che la Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) registra informazioni su prestiti di importo pari o superiori a 30 mila euro, erogati da [ ... leggi tutto » ]


Accordo a saldo stralcio, debito rinunciato e illegittima segnalazione in centrale rischi – il punto di vista dei giudici romani

22 Marzo 2017 - Simonetta Folliero


Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario. Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo. I giudici del [ ... leggi tutto » ]


Il testo della quietanza liberatoria

26 Giugno 2015 - Simonetta Folliero


Il testo della quietanza liberatoria Quando il debitore non rispetta il piano di rimborso del prestito che gli è stato erogato e successivamente raggiunge un accordo a saldo stralcio; particolare cautela va riservata alle modalità con cui deve essere redatta la quietanza liberatoria on la società di recupero cessionaria del credito. Soprattutto se si intende utilizzare la quietanza liberatoria per ottenere, decorsi tra anni dalla data in cui si salda (a stralcio) il debito, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi a cui il creditore originario ci aveva segnalati. La prima cosa da fare è quella di effettuare una visura nella Centrale Rischi in cui risultiamo segnalati e rilevare l'esatta classificazione della posizione debitoria. In pratica: creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria Ad esempio, supponiamo che la quietanza liberatoria proposta dalla società di recupero crediti venga formulata nei termini che seguono. Oggetto: pratica numero X [ ... leggi tutto » ]


Accordo transattivo a saldo stralcio – illegittima la segnalazione in centrale rischi per un debito rinunciato

23 Giugno 2015 - Ludmilla Karadzic


Com'è noto, le disposizioni che regolano le modalità e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e società di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato. Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con il debitore. Spesso, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all'importo parziale pattuito nell'accordo transattivo a saldo stralcio; sicchè al debitore che se ne serve per chiedere, decorso il termine triennale, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui è stato segnalato, non resta altro [ ... leggi tutto » ]