credito su pegno
Conto corrente e deposito titoli – il diritto di ritenzione della banca non implica quello di vendita dei titoli
I contratti di conto corrente possono contenere clausole che garantiscono la banca in caso di inadempimento da parte del correntista e che spesso rinviano anche a disposizioni del Codice civile. In particolare: l'articolo 1853 del codice civile prevede che, quando esistano tra la banca e il correntista più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario; l'articolo 2794, comma 2, codice civile in tema di pegno dispone che se lo stesso è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto [ ... leggi tutto » ]
Credito alle imprese – il pegno mobiliare non possessorio
Il pegno non possessorio - Nuove opportunità di garanzia per il credito alle imprese Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel [ ... leggi tutto » ]
Nuove modalità di accesso al credito per le imprese – pegno mobiliare non possessorio e patto marciano
Il decreto legge 59/2016, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, introduce una serie di misure a sostegno delle imprese, che potranno accedere al credito ricorrendo al pegno mobiliare non possessorio e al patto marciano. Pegno mobiliare non possessorio Per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno mobiliare non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene [ ... leggi tutto » ]
Il pegno rotativo – di cosa si tratta
Il contratto di pegno rotativo è sorto nella prassi bancaria, allo scopo di risolvere un problema postosi in tema di pegno di titoli di credito, la cui scadenza è spesso più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia. Il riconoscimento della validità del patto si fonda anche sulla considerazione che i titoli nuovi rappresentano il reinvestimento di quelli scaduti e dunque possono essere anche di valore inferiore a quelli oggetto di rinnovo alla scadenza: in tal modo, il patto di rotatività, in virtù del quale si prevede, fin dall'origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, [ ... leggi tutto » ]
Pegno regolare e pegno irregolare – differenze e implicazioni
Il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare è costituito soprattutto dalla volontà del debitore di conferire al creditore la facoltà di disporre, da subito, del bene offerto in pegno per soddisfare i propri crediti. Con il pegno irregolare, il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del bene, destinato poi, al momento dell'adempimento, ad essere restituito con l'equivalente valore che il bene aveva al momento della costituzione del pegno, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito. Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non [ ... leggi tutto » ]