credito su pegno


Conto corrente e deposito titoli – il diritto di ritenzione della banca non implica quello di vendita dei titoli

9 Agosto 2016 - Lilla De Angelis


I contratti di conto corrente possono contenere clausole che garantiscono la banca in caso di inadempimento da parte del correntista e che spesso rinviano anche a disposizioni del Codice civile. In particolare: l'articolo 1853 del codice civile prevede che, quando esistano tra la banca e il correntista più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario; l'articolo 2794, comma 2, codice civile in tema di pegno dispone che se lo stesso è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha solo il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito (e non anche un diritto di prelazione); – l'art. 2756, comma 3, c.c. in materia di privilegio speciale prevede che il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché [ ... leggi tutto » ]


Credito alle imprese – il pegno mobiliare non possessorio

8 Maggio 2016 - Annapaola Ferri


Il pegno non possessorio - Nuove opportunità di garanzia per il credito alle imprese Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato [ ... leggi tutto » ]


Nuove modalità di accesso al credito per le imprese – pegno mobiliare non possessorio e patto marciano

1 Maggio 2016 - Tullio Solinas


Il decreto legge 59/2016, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, introduce una serie di misure a sostegno delle imprese, che potranno accedere al credito ricorrendo al pegno mobiliare non possessorio e al patto marciano. Pegno mobiliare non possessorio Per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno mobiliare non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno). Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”. Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla [ ... leggi tutto » ]


Il pegno rotativo – di cosa si tratta

24 Dicembre 2015 - Ludmilla Karadzic


Il contratto di pegno rotativo è sorto nella prassi bancaria, allo scopo di risolvere un problema postosi in tema di pegno di titoli di credito, la cui scadenza è spesso più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia. Il riconoscimento della validità del patto si fonda anche sulla considerazione che i titoli nuovi rappresentano il reinvestimento di quelli scaduti e dunque possono essere anche di valore inferiore a quelli oggetto di rinnovo alla scadenza: in tal modo, il patto di rotatività, in virtù del quale si prevede, fin dall'origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto di garanzia. Il momentaneo accredito sul conto corrente del debitore, da parte della banca, della somma riveniente dalla vendita dei titoli originariamente costituiti in pegno a favore della banca stessa non [ ... leggi tutto » ]


Pegno regolare e pegno irregolare – differenze e implicazioni

26 Novembre 2014 - Simonetta Folliero


Il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare è costituito soprattutto dalla volontà del debitore di conferire al creditore la facoltà di disporre, da subito, del bene offerto in pegno per soddisfare i propri crediti. Con il pegno irregolare, il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del bene, destinato poi, al momento dell'adempimento, ad essere restituito con l'equivalente valore che il bene aveva al momento della costituzione del pegno, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito. Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare per il soddisfacimento del proprio credito e può incamerare, in via definitiva, il bene ricevuto in pegno (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza) resta sottratto alla revocatoria. Questo è il chiarimento che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione 24865/14. [ ... leggi tutto » ]