contenzioso tributario - strumenti deflativi
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Rientrano nella definizione agevolata le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore di questo decreto [ ... leggi tutto » ]
Contenzioso tributario – esteso l’obbligo di mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
E' stata elevata da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l'ambito di applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria per tutti gli atti impugnabili notificati a decorrere dal primo gennaio 2018. Va ricordato, a proposito, che la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è affidato per la notifica a mezzo posta anteriormente al primo gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla [ ... leggi tutto » ]
Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con stato, regioni e comuni
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate (ma anche con gli enti locali) prevede la presentazione di un'apposita istanza da parte del contribuente e il pagamento integrale degli importi pretesi nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Si tratta delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, [ ... leggi tutto » ]
Riforma del processo tributario – la conciliazione giudiziale
Il processo tributario e la conciliazione giudiziale - il testo vigente dal 1° gennaio 2016 Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (conciliazione perfezionata fuori udienza). Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità , la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. Se la data di trattazione non [ ... leggi tutto » ]
Le spese di giudizio dopo la riforma del processo tributario
Le spese di giudizio nel processo tributario - Sono interamente a carico della parte soccombente Con la legge delega (23/2014) conferita al governo, l'esecutivo ha modificato le norme riguardanti le spese di giudizio nel contenzioso tributario. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. In altri termini, in ossequio alla tutela del diritto di [ ... leggi tutto » ]