cartella esattoriale - notifica postale
La notifica di multe, accertamenti fiscali e cartelle esattoriali – ieri oggi e domani
Ci fu un tempo, tanto tempo fa, in cui le multe per infrazioni al codice della strada, gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali venivano notificati dai messi comunali, dagli agenti della polizia municipale, dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti (purché abilitati) incaricati da Equitalia. I più anziani ricorderanno, forse, quel foglietto misterioso, la relata (per i giovani che fossero interessati, alcuni musei conservano ancora i pochi esemplari ingialliti che è stato possibile ritrovare) in cui l'incaricato della notifica doveva indicare la data, l'ora e il luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti [ ... leggi tutto » ]
Notifica della cartella esattoriale – l’onere di esibizione della relata dell’ufficiale giudiziario o dell’avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione ben oltre un quinquennio
Grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale: tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notifica, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. Né quest'ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o [ ... leggi tutto » ]
La notifica delle cartelle esattoriali originate da multe secondo i giudici di cassazione
La notifica della cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 del DPR 60271973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale [ ... leggi tutto » ]
Atto trasmesso tramite servizio di posta privata – la notifica è nulla ed in ogni caso si perfeziona con la data di consegna del plico al destinatario
Il decreto legislativo 261/1999 (articoli 1 e 4) esclude che i servizi inerenti le notifiche postali di verbali di infrazione al Codice della strada, di cartelle esattoriali e, in genere, di atti giudiziari e sanzioni amministrative, possano essere affidati a soggetti diversi da Poste Italiane. Qualora l'atto venga trasmesso al destinatario tramite un servizio di posta privata, la notifica è da ritenersi affetta da vizio di nullità, dal momento che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che la normativa vigente ricollega alla nozione di invii raccomandati. In ogni caso, [ ... leggi tutto » ]
Notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è disciplinata dall'articolo 26 del dpr 602/1973: pertanto la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza [ ... leggi tutto » ]