cambiale - il pagamento


Se il debitore è in possesso delle cambiali originali il credito è estinto

4 Febbraio 2016 - Stefano Iambrenghi


Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito (nello specifico tre cambiali) costituisce fonte di una presunzione legale di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato dalla normativa vigente, secondo la quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. Una volta ritenuta provato dal debitore il pagamento dell'importo con riferimento ad un determinato credito, grava sul creditore l'onere di provare che quel pagamento doveva imputarsi a una diversa posizione. In altre parole, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato [ ... leggi tutto » ]


Cambiale in scadenza – luogo di pagamento avviso e protesto

4 Ottobre 2015 - Simonetta Folliero


Il debitore deve sempre indicare il luogo di pagamento della cambiale in scadenza: sia esso il proprio domicilio o una filiale di banca domiciliataria. Di norma, il debitore emette una cambiale indicando contestualmente, come domiciliataria, una specifica filiale di una banca che indicheremo con D (luogo di pagamento). Questo vuol dire che, alla scadenza, la cambiale dovrà essere presentata per il pagamento esclusivamente a quella filiale D. Supponiamo che il portatore legittimato all'incasso (beneficiario o giratario della cambiale) presenti, alla scadenza, il titolo presso uno filiale di banca C, con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente e che svolge servizio di cassa cambiali. La filiale C una volta ricevuto per l'incasso il titolo dal creditore, deve trasmettere l'effetto in scadenza alla filiale domiciliataria D. La filiale D invia al debitore un avviso, qualora nel conto corrente non sia disponibile un importo sufficiente a coprire il pagamento della cambiale. [ ... leggi tutto » ]


Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

5 Ottobre 2014 - Piero Ciottoli


Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio. Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza. In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita. Se la girata è in bianco il portatore può: riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona; girarla nuovamente in bianco o a persona [ ... leggi tutto » ]


Pagamento in ritardo di cambiale

27 Agosto 2014 - Simone di Saintjust


Lei non è iscritta, in relazione alla cambiale insoluta, "all'albo dei cattivi pagatori", ma al registro telematico dei protesti. Per poter cancellare il protesto è necessario innanzitutto pagare la cambiale al creditore, compresi interessi e spese maturate, e successivamente presentare istanza di cancellazione del protesto alla CCIAA competente o direttamente alla cancelleria del Tribunale. Il problema è che l'istanza di cancellazione del protesto prevede la presentazione del titolo in originale, unitamente alle altre formalità, quindi lo smarrimento del titolo da parte del prenditore complica notevolmente la faccenda. Fortunatamente, una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 sembra dare ragione al debitore che voglia cancellare il protesto anche in assenza del titolo in originale, ma credo che sarà opportuno, in questo caso, che Vi facciate assistere da un legale. In alternativa, il protesto viene cancellato d'ufficio decorsi 5 anni dalla levata. [ ... leggi tutto » ]


Il protesto dei titoli cambiari

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il protesto di un titolo cambiario (assegno o cambiale) Un titolo cambiario può essere un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario (pagherò), un assegno circolare Il protesto è quell'operazione con la quale un titolo cambiario che prevede  il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, è consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata - o in assenza dell'interessato - redige la “levata” del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè , di un decreto ingiuntivo). Da questa operazione ne consegue, per il protestato, di poter subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare. Il titolo protestato, infatti, ritorna - attraverso le banche - [ ... leggi tutto » ]