buoni fruttiferi postali


Buoni fruttiferi postali – la legge non può modificare l’entità degli interessi pattuiti così come indicati nel buono al momento della sottoscrizione

2 Marzo 2018 - Simonetta Folliero


I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito: il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Pertanto, i buoni non debbono essere considerati solo e soltanto alla stregua di quanto previsto dalla normativa vigente, occorrendo viceversa scrutinare il testo dei buoni in discorso nel loro complesso. In pratica, pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, anche se il relativo regime è stato previamente mutato da un decreto ministeriale. Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figurano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, devono ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un [ ... leggi tutto » ]


Buoni postali fruttiferi – gli interessi devono essere quelli indicati sul documento

1 Ottobre 2013 - Giovanni Napoletano


Pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, anche se il relativo regime è stato previamente mutato da un decreto ministeriale. Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figurano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, devono ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione. Infatti, risulta indubbio che la collocazione dei buoni presso il pubblico richiede un accordo negoziale non potendosi immaginare fonte diversa. Pertanto si deve ritenere che al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il [ ... leggi tutto » ]