assegno circolare


Prescrizione del diritto al rimborso di assegno circolare non riscosso dal beneficiario

4 Maggio 2019 - Ludmilla Karadzic


Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni (entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente) previsto dall'articolo 84 del Regio Decreto 1736/1934. Tale assunto è confermato dall'articolo 1, comma 345 ter, della legge 266/2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi (rapporti cosiddetti dormienti) al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il citato termine triennale (gli importi degli assegni circolari non riscossi vanno versati al Fondo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione) e aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione [ ... leggi tutto » ]


Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – tutto come prima per quanto riguarda gli assegni

8 Gennaio 2016 - Ludmilla Karadzic


È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche e Poste Italiane. Per il servizio di rimessa di denaro (money transfer) la soglia è di mille euro. Le modifiche apportate dalla legge di stabilità si limitano ai contenuti sopra evidenziati. Per il resto, le norma sulle limitazioni all'uso di assegni e libretti e saldo di libretti di deposito al portatore restano invariate, come si evince dal seguito. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute, [ ... leggi tutto » ]


Assegno circolare girato da soggetto dichiarato fallito – la banca emittente deve pagare

4 Ottobre 2014 - Simonetta Folliero


La Banca A emette assegno circolare trasferibile (dunque di importo facciale minore di mille euro) all'ordine di B. L'assegno circolare viene trasferito da B a C. C presenta all'incasso l'assegno circolare giratogli da B, ma la banca A rifiuta di pagarlo perché emerge la circostanza che, al momento della richiesta di emissione dell'assegno circolare, B era già stato dichiarato fallito. La domanda: può la banca A rifiutare il pagamento dell'assegno a C? Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 17310/09. La dichiarazione di fallimento comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito come conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole senza alcuna rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. E, tale principio opera anche con riferimento alla circolazione degli assegni. Tuttavia, l'inefficacia è relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dal [ ... leggi tutto » ]


Pagamento con assegno » il creditore può rifiutarlo esclusivamente per giustificato motivo

2 Ottobre 2014 - Andrea Ricciardi


Il creditore può rifiutare il pagamento di una pendenza, da parte del debitore, tramite assegno? Si, ma solo se sussiste un giustificato motivo. Il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, solo per giustificato motivo. Tale giustificazione può risiedere nell'incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20643/14. La questione è particolarmente spinosa: qualora il debitore pretenda di corrispondere il dovuto al proprio creditore con un assegno, quest'ultimo può rifiutarsi di accettare questo tipo di pagamento? Ebbene, da quanto si evince dalla pronuncia esaminata, il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, ma solo se ha un giustificato motivo per farlo. Per giustificato motivo può intendersi, ad esempio, il dubbio sulla provenienza del titolo o la difficoltà di verificarne la copertura. Nell'emanare il verdetto, piazza Cavour si è [ ... leggi tutto » ]


Il pagamento del debito con assegno non circolare spedito al creditore estingue l’obbligazione salvo buon fine

1 Ottobre 2014 - Ludmilla Karadzic


L'assegno bancario o postale inviato tempestivamente al creditore e avente ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all'epoca del pagamento, costituisce, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, idoneo modo di estinguere l'obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti. Peraltro, l'eventuale rifiuto del creditore a ricevere ed incassare l'assegno bancario e ad avviare azione esecutiva, costituisce comportamento contrario a buona fede laddove il motivo addotto sia individuato solo nella circostanza che il pagamento del debito sia avvenuto tramite un assegno non circolare. L'estinzione dell'obbligazione, con l'effetto liberatorio del debitore, si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro ricadendo eventualmente sul debitore il rischio del mancato pagamento dell'assegno bancario o postale (quindi, salvo buon fine). Per di più, poiché il concetto di domicilio del creditore non coincide con il domicilio anagrafico riconducìbile alla persona fisica, [ ... leggi tutto » ]