Studi di settore – L’avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve motivare l’applicabilità dei parametri standards

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati (che costituiscono meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività) ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

In sintesi, si tratta delle argomentazioni con cui i giudici della Corte di cassazione hanno motivato l'ordinanza 22946/15.

18 Novembre 2015 · Giorgio Valli