Spese straordinarie per il mantenimento dei figli – nessun obbligo di informazione e concertazione preventiva a carico del coniuge separato affidatario o collocatario

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso .

Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale.

L'accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli ha rilevanza relativa e non assume carattere vincolante essendo ispirate all'esclusivo interesse del minore. La rispondenza delle spese all'interesse del minore, la commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore nonché la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori, vanno valutate dal giudice di merito.

Questo il contenuto della sentenza 16175/15 della Corte di cassazione.

31 Luglio 2015 · Marzia Ciunfrini