Le spese di giudizio dopo la riforma del processo tributario
Con la legge delega (23/2014) conferita al governo, l'esecutivo ha modificato le norme riguardanti le spese di giudizio nel contenzioso tributario.
Le spese di giudizio nel processo tributario - Sono interamente a carico della parte soccombente
Con la legge delega (23/2014) conferita al governo, l'esecutivo ha modificato le norme riguardanti le spese di giudizio nel contenzioso tributario.
In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
In altri termini, in ossequio alla tutela del diritto di difesa, la regola generale deve essere che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali.
E' stato anche recepito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza 373/15) secondo la quale la parte soccombente deve individuarsi in quella che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi.
Il governo, al fine di scoraggiare le liti temerarie, ha richiamato espressamente l’applicabilità dell’articolo 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile in tema di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna alla rifusione delle spese di lite.
Al fine di rispettare sostanzialmente il principio di soccombenza e di tenere indenne la parte vittoriosa da tutte le spese sostenute nel giudizio, compresi gli oneri accessori, le nuove norme specificano che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, agli onorari e ai diritti del difensore, alle spese generali e agli esborsi sostenuti, anche i contributi previdenziali e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
Analizziamo adesso i contenuti essenziali della normativa che regola le spese di giudizio nel processo tributario, così come emergono dopo le modifiche apportate dal governo.
La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, anche con una somma equitativamente determinata
Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di giudizio nel processo tributario quando una della parti presenta una proposta di conciliazione non accettata
Infine, le spese riferite alle controversie oggetto di reclamo/mediazione e di conciliazione giudiziale,sono state finalizzate ad incentivare l’utilizzo dei due istituti, potenziandone l’effetto deflattivo.
Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Pertanto, se si conclude la conciliazione, le spese vengono compensate, salvo diverso accordo tra le parti. Se, invece, non si addiviene a conciliazione, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- una parte risulta totalmente soccombente e alla stessa sono addebitate, secondo il principio generale, le spese di lite, salvo il caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni;
- c’è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta conciliativa, rifiutata da una delle parti per un giustificato motivo, nel qual caso le spese del processo sono compensate;
- c’è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta, rifiutata da una delle parti senza un giustificato motivo, nel qual caso il giudice pone le spese dell’intero processo a suo carico;
- c’è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare uguale o superiore al contenuto della proposta, nel qual caso il giudice dispone la compensazione delle spese.
Tutte le norme riportate nell'articolo sono entrate in vigore in data 1° gennaio 2016.