Spese cancellazione ipoteca a carico debitore


In base all'articolo 1200 del codice civile il creditore che ha ricevuto il pagamento del credito deve consentire la liberazione dei beni ipotecati

In base all'articolo 1200 del codice civile il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Naturalmente, non stiamo qui parlando dell'estinzione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, che si verifica dopo che siano trascorsi vent'anni dalla data dell'iscrizione stessa se non si fa luogo alla sua rinnovazione, bensì della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria qualora il pagamento del debitore sia intervenuto prima della scadenza ventennale.

La norma appena evocata, è stata dettata a tutela del debitore, il quale, una volta che ha adempiuto al proprio debito, ha diritto a riavere i propri beni liberi da vincoli pregiudizievoli, oramai non più giustificati. Difatti, con particolare riferimento all'ipoteca, la garanzia, quale fattispecie accessoria al credito, risulta già estinta ex articolo 2878 del codice civile, nel momento in cui l'obbligazione stessa non é più esistente. Ma, il permanere dell'iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole per la circolazione del bene stesso, potendo i terzi ignorare la vera situazione determinatasi (pagamento del debito per cui è stata iscritta l'ipoteca) ed essendo, anzi, generalmente inclini a dare rilevanza solo all'apparenza del vincolo.

In materia, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che a favore del debitore sussiste un diritto all'assenso alla cancellazione (non già il diritto alla cancellazione che deve essere esercitato nei confronti del Conservatore) e, cioè, il diritto ad ottenere dal creditore ipotecario la quietanza liberatoria.

Tuttavia, dal momento che le spese del pagamento sono a carico del debitore, a norma dell'articolo 1196 del codice civile, i costi relativi alla cancellazione del vincolo reale di garanzia (per la formazione dell'atto di assenso e il pagamento delle imposte) competono al debitore stesso. Fino a quando il debitore non ha offerto il rimborso delle spese, il mancato consenso del creditore alla cancellazione delle garanzie reali non può essere qualificato come inadempimento.

L'esatto adempimento del creditore ipotecario consiste nel porre il debitore in condizione di ottenere la cancellazione con la presentazione del proprio consenso nelle forme prescritte e ciò implica che tale assenso pervenga al debitore.

http://www.tonalini.it/Testi/mutuo-cancellazione.htm

https://renatodisa.com/2017/11/28/corte-di-cassazione-sezione-terza-civile-ordinanza-21-novembre-2017-n-27545-il-creditore-che-e-stato-soddisfatto-deve-rinunciare-agli-atti-esecutivi-senza-necessita-di-alcuna-sollecitazione-da-pa/2/

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-iii/capo-iv/sezione-x/art2878.html

4 Ottobre 2025 · Annapaola Ferri

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