Sovraindebitamento: le opzioni consentite dalla legge 3/2012 (salva suicidi) per ottenere l’esdebitazione » Una via d’uscita dal tunnel dei debiti

Sovraindebitamento: le opzioni consentite dalla legge 3/2012 per ottenere l'esdebitazione » Una via d'uscita dal tunnel dei debiti

La composizione delle crisi da sovraindebitamento: scopriamo una via di uscita dal tunnel dei debiti.

Una disposizione legislativa, non da tutti conosciuta, ovvero la legge 3/2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

Il procedimento previsto, infatti, è rivolto ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).

La legge citata permette abbastanza facilmente di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.

La disposizione legislativa fu introdotta in tempi, ancora attualissimi, di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (ovvero sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio), ovvero del consumatore, la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

A più di tre anni dalla sua istituzione, però, la norma rimaneva ancora poco conosciuta ed ancor meno applicata, soprattutto per la mancanza di uno specifico decreto attuativo, istituito, finalmente, nei mesi scorsi.

Obiettivo dell'articolo, dunque, è chiarire al lettore, innanzitutto, cosa si intende per sovraindebitamento.

Dopodiché, saranno approfonditi gli aspetti riguardanti la suddetta legge, specificando quali sono i soggetti beneficiari e, soprattutto, come usufruirne a pieno.

Che cosa si intende per sovraindebitamento

Nel nostro paese, numerosi soggetti privati e consumatori stanno vivendo la terribile esperienza del sovraindebitamento: ciò, a causa dell'elevato, ed in alcuni casi irresponsabile, livello dei prestiti erogati da banche e altre istituzioni finanziarie, sommato al calo dei redditi per la recessione in atto.

Ma che cos'è il sovraindebitamento?

Semplicemente, rientrano nella categoria di sovraindebitati tutte quegli individui o famiglie, che si trovano in una situazione di deficit economico in quanto il loro bilancio fa registrare uscite superiori alle entrate.

Purtroppo, la mancanza di un reddito adeguato nelle nuove generazioni, delinea una condizione di rischio per la quale i figli permangono nella famiglia di origine anche in età adulta senza contribuire alle spese e pesando economicamente anche per lungo tempo.

Inoltre, l'incapacità delle famiglie di gestire adeguatamente le spese a fronte di un cambiamento strutturale (es. di reddito, di lavoro ecc.), è un fenomeno psicologico in base al quale le persone non modificano i loro comportamenti immediatamente al mutare delle condizioni socio-economiche.

Così, la situazione di sovraindebitamento è prodotta soprattutto dall'illusione di poter utilizzare ad oltranza pagamenti rateizzati, che spesso hanno indotto ad effettuare spese superiori alle proprie possibilità economiche, senza strategie di rientro finanziario.

Il sovraindebitamento sembra frutto della costruzione attiva di un percorso di indebitamento che può durare anni, caratterizzato da una incapacità di valutare i rischi connessi a certe tipologie di spesa, di monitorare adeguatamente le conseguenti uscite e la capacità di assolvere ai debiti contratti, nonché di fare previsioni per il futuro rispetto anche a possibili imprevisti.

Svanisce, quindi, ormai, l'idea delle fasi di vita sicure (qualificate da stabilità economica, ad es. l'età adulta, caratterizzate da quote di risparmio che garantiscono tranquillità) e delle fasi di vita a rischio (caratterizzate da una minore stabilità economica,ad es. l'età giovanile, distinte da incertezza). Ormai la vita appare come un percorso complicato caratterizzato da numerosi nodi critici.

Il presente intervento, dunque, è volto anche ad aiutare i debitori italiani con qualche consiglio, utile e facilmente comprensibile, anche per identificare quali comportamenti tenere in caso ci si venga a trovare con debiti che non si ha la possibilità di pagare.

La legge 3/2012 sul sovraindebitamento per uscire dai debiti: il fallimento del consumatore in sintesi

Crisi da sovraindebitamento: anche la persona fisica, senza fallire, può ottenere dal giudice una riduzione percentuale dell’esposizione debitoria.

Partiamo da un principio fondamentale, estremamente sintetico ma altrettanto efficace: chi è sovraindebitato, anche con un solo creditore, può rivolgersi al tribunale perché riduca, con un proprio provvedimento, l’ammontare dei debiti.

Non si tratta di un film di fantascienza, ma è quanto previsto dalla già accennata legge 3/2012 che, come detto, stranamente, nel nostro Paese è stata poco attuata, forse perché sino a poco tempo fa, mancava il decreto attuativo, che, però, è giunto nel gennaio del 2015.

Dunque, il consumatore/cittadino/debitore, grazie all'applicazione della suddetta norma, ha a disposizione tre opzioni per uscire dal tunnel del sovraindebitamento:

  • piano del consumatore
  • accordo con i creditori
  • liquidazione del patrimonio

Da notare bene che, mentre il consumatore può scegliere, ai fini della composizione della crisi, se ricorrere alla proposta di accordo con i creditori (ovvero alla proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti) il debitore (professionista) non consumatore può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori. Sia per i consumatori, che per i professionisti e gli imprenditori, invece, e' prevista l’alternativa di liquidazione del patrimonio.

Vediamoli brevemente uno per uno.

Caratteri generali sulla legge 3/2012 sul sovraindebitamento

Piano del consumatore, accordo con i creditori e liquidazione del patrimonio: i tre punti fondamentali della legge 3/2012 sul sovraindebitamento.

Piano del consumatore

Il cosiddetto Piano del consumatore, consente a chiunque di rinegoziare il proprio debito con i creditori: sia che si tratti di piccoli imprenditori, che di lavoratori dipendenti, a prescindere dal reddito, dall'età, dalla collocazione geografica, dall'importo del debito. La normativa prevede solo alcuni limiti. Ma vedremo a breve quali sono.

Così, per esempio, se Gabriele Verdi non riesce a pagare la banca per il mutuo contratto o Mario Rossi non è capace di estinguere i suoi debiti con Equitalia, o Giuseppe Bianchi non può, neanche vivendo 1000 anni, estinguere i debiti contratti con finanziarie ed ex fornitori, per tutti questi casi, il Piano del consumatore può essere una valida via d’uscita.

Più dettagliatamente, la normativa prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito.

Il Piano va presentato al giudice e, se quest’ultimo lo approva, vengono sospese tutti i pignoramenti (quelli già in corso e quelli che devono partire). Così facendo, il cittadino può sperare di ripartire da zero, sanando completamente e soprattutto definitivamente i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente.

Per poter accedere al Piano del consumatore bisogna, comunque, aver contratto debiti solo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. Inoltre, altra condizione perché il cittadino possa fare richiesta è che i debiti siano così alti da non poterli risanare con il proprio patrimonio. Il debito non deve essere colpa del consumatore, ma dipendere da cause a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.

Da notare bene che si può accedere al piano del consumatore una sola volta ogni 5 anni.

Dunque, ricapitolando, i requisiti per accedere al Piano del consumatore sono i seguenti:

  • situazione di sovraindebitamento;
  • solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.);
  • non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti;
  • non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
  • essere in possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Accordo con i creditori

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.

I creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non sono definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati dall'accordo concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

Quando uno dei creditori contesta la convenienza dell’accordo, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto, dall'esecuzione dell’accordo raggiunto con il 60% degli altri creditori, in misura non inferiore all'alternativa di liquidazione dei beni del debitore.

La procedura di accordo con i creditori può essere avviata dal debitore in stato di sovraindebitamento che propone ai creditori, con l’ausilio degli appositi organi di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con scadenze e modalità di pagamento ben precise, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Importante differenza dal piano dei consumatori, dunque, è che l'accordo fra debitore e creditori per essere omologato dal giudice, richiede il consenso dei creditori che hanno in mano almeno il 60% dell'esposizione debitoria. Per il pano del consumatore, invece, non è richiesto il consenso dei creditori. E' esclusivamente il giudice a valutare su una serie di requisiti che la legge impone al debitore.

Liquidazione del patrimonio

In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione (ossia la vendita) di tutti i propri beni.

In altre parole, tutte le volte in cui non sia possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, si cedono tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l'esdebitazione.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

In tal modo, si è costruito un istituto alternativo all'esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore sottoposto ad esecuzione e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un’attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori.

Detto ciò, vediamo più da vicino come funzionano le tre procedure.

Soggetti interessati e non dal beneficio della legge 3/2012 sul sovraindebitamento

Quali sono i soggetti interessati e quelli esculsi dal beneficio della legge 3/2012 sul sovraindebitamento.

I soggetti che possono beneficiare della legge sul sovraindebitamento sono:

  • Imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità;
  • imprenditori agricoli sopra e sotto soglia di fallibilità;
  • debitore civile (persona fisica, persona giuridica, enti privi di personalità);
  • lavoratori autonomi;
  • professionisti;
  • fondazioni e associazioni;
  • consumatore.

Al contrario, invece, i soggetti esclusi dal beneficio sono:

  • Imprenditori soggetti alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
  • soci illimitatamente e solidalmente responsabili di società di persone.

La disciplina in parola sembra applicabile “anche agli enti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le associazioni fra professionisti.

Quanto al socio illimitatamente e solidalmente responsabile di società di persone (socio di S.n.c. e socio accomandatario di S.a.s.), la dottrina evidenzia come questi fallisca in estensione della dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipa.

Per tale motivo sarebbe escluso dalla normativa del sovraindebitamento applicabile, come si diceva, solamente a quanti non possono utilizzare una delle procedure concorsuali tradizionali.

Accanto ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra evidenziati, la normativa prevede tre ulteriori condizioni di accesso e precisamente:

  1. il debitore non deve aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione delle crisi nei precedenti cinque anni. Il limite temporale sta qui ad evidenziare il principio per il quale le procedure in parola rappresentano una sorta di beneficio per il debitore stesso;
  2. il debitore non deve aver subito, per cause a lui imputabili l’annullamento o la risoluzione dell’accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ovvero la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano presentato dal consumatore;
  3. il debitore deve aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La procedura del piano del consumatore previsto dalla legge sul sovraindebitamento nel dettaglio

Come funziona il piano del consumatore, previsto dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, nel dettaglio: procedura e applicazione.

Per quanto riguarda il piano del consumatore, il primo passo è trovare un professionista abilitato (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, notai) o società di professionisti abilitati disposti ad assistere il consumatore in questa procedura. Una volta trovato un professionista disponibile, il consumatore potrà fare istanza di nomina del professionista al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza. Dopodiché sarà il professionista a curare l'intero iter del procedimento.

La legge prevede anche appositi organismi di composizione della crisi, ma il Governo non ha ancora emanato il decreto attuativo (vedi sotto). Ad oggi, quindi solo i professionisti e società di professionisti possono assistere il consumatore.

Il professionista dovrà redigere il piano del consumatore che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, con scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, con l'indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (e non quindi, il pagamento in misura inferiore rispetto al dovuto).

Il piano può, inoltre, prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (ad esempio, con la cessione di una parte dello stipendio).

Se i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può anche prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il piano del consumatore deve essere depositato a cura del professionista presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Con il deposito del piano, si sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, ad eccezione che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Nel caso tra i creditori vi siano anche Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o agenti per la riscossione (es, Equitalia), il piano dovrà anche contenere la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Inoltre, entro tre giorni dal deposito del piano in tribunale, il professionista dovrà presentare il piano sia alle Pubbliche Amministrazioni creditrici che agli agenti di riscossione coinvolti.

Unitamente al piano, il consumatore deve presentare:

  1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
  2. una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:
    • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
    • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice può concedere al massimo 15 giorni per la presentazione di integrazioni e nuovi documenti.

I tempi previsti dalla legge, comunque, sono molto brevi, e c'e' francamente da dubitare che la giustizia italiana riuscirà a rispettarli.

Infatti, una volta depositato il piano, se conforme ai requisiti di cui sopra, il giudice fissa immediatamente l'udienza con decreto d'urgenza. Il professionista dovrà trasmettere il piano e il decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza. L'udienza deve tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del piano.

Sempre nel decreto d'urgenza, quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata (pignoramento etc.) potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Comunque, successivamente, verificata la fattibilità e idoneità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. L'omologazione (o il rigetto dell'omologazione) deve intervenire entro sei mesi dal deposito del piano del consumatore.

Il decreto di omologazione è equiparato all'atto di pignoramento.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura del professionista.

Se invece il giudice rigetta il piano, con l'ordinanza di diniego revoca il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive contenute nel decreto d'urgenza.

Di grande importanza il fatto che il giudice possa omologare il piano del consumatore anche quando i creditori non sono d'accordo. Infatti, è previsto che il giudice possa comunque omologare il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura della liquidazione dei beni (vedi sotto).

Dalla data di omologazione è vietato ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.

Ai creditori posteriori è vietato procedere con azioni esecutive sui beni oggetto del piano del consumatore.
Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di mancato pagamento di crediti impignorabili, oppure quando il credito riguarda risorse proprie della UE, l'Iva e alle ritenute operate e non versate.

Nel caso in cui per soddisfare i creditori vengano utilizzati beni già pignorati o se previsto dall'accordo, il giudice -su proposta del professionista- nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

E' il professionista che deve risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. E' invece il giudice ad esprimersi sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

E’ sempre il giudice che, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

A garanzia del rispetto dell’accordo, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono inefficaci.
Se l'esecuzione del piano diviene impossibili per ragioni non imputabili al consumatore, questi insieme al professionista può chiedere al giudice una modifica della proposta.

Le cause di revoca revoca del piano e cessazione degli effetti dell'omologazione sono i seguenti:

  1. revoca di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e' altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile.
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore da farsi entro sei mesi dalla scoperta, e in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano:
    1. Quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. In ogni caso, l'istanza deve essere presentata non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.
    2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

In ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

La procedura dell'accordo con i creditori previsto dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento nel dettaglio

Come accennato nei paragrafi precedenti, la procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.

Infatti, questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

E' sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel piano del consumatore una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il consenso di alcun creditore. Attenzione, è sconsigiabile: tuttavia, l'accordo fra debitori e creditori può essere proposto anche dal consumatore, il quale può presentare, come detto, al giudice un piano di rientro dall'esposizione debitoria.

Nel dettaglio, comunque, ribadiamo, la procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.

I creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non sono definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati dall'accordo concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

Quando uno dei creditori contesta la convenienza dell’accordo, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto, dall'esecuzione dell’accordo raggiunto con il 60% degli altri creditori, in misura non inferiore all'alternativa di liquidazione dei beni del debitore.

La procedura di accordo con i creditori può essere avviata dal debitore in stato di sovraindebitamento che propone ai creditori, con l’ausilio degli appositi organi di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con scadenze e modalità di pagamento ben precise, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La suddetta procedura, dunque, è consigliata esclusivamente al debitore (professionista) non consumatore, che non può fruire del piano del consumatore.

La procedura dell liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento nel dettaglio

Come alternativa al piano del consumatore e all'accordo con i creditori, il debitore in stato di sovraindebitamento può attivare il procedimento di liquidazione del proprio patrimonio.

Tale procedimento coinvolge tutti i beni del debitore, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto, secondo l’apprezzamento del Giudice, occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.

Non possono essere altresì liquidati coattivamente i proventi derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale, che i creditori conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Non puo' accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite liquidazione del patrimonio, il debitore che e' soggetto a procedure fallimentari o che ha già fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, all'accordo con i creditori, al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio.

Il vantaggio, non trascurabile, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite liquidazione del patrimonio del debitore, e' quello di conseguire l'esdebitazione.

Cos'è l'esdebitazione lo vedremo più avanti.

In tal modo, si è costruito un istituto alternativo all'esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore sottoposto ad esecuzione e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un’attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori.

Ora, vediamo come funziona la procedura di liquidazione del patrimonio nel dettaglio.

La liquidazione prevede che il consumatore rinunci a tutti i suoi beni (ad eccezione di alcune categorie impignorabili, appena citate) che verranno poi utilizzati per pagare i creditori.

Se il piano del consumatore può essere considerato un fallimento leggero, in quanto il debitore ha maggiore scelta in merito a quali beni rinunciare, la liquidazione è un fallimento molto più significativo, dopo il quale il consumatore sarà esdebitato, ma avrà perso sostanzialmente tutto ciò che aveva.

Due sono i casi in cui si apre la liquidazione:

  1. Quando non si può accedere al piano del consumatore perché si è soggetti ad altre procedure concorsuali, o si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori. In questo caso, è necessario seguire la procedura che di seguito si descrive.
  2. Quando il giudice stesso converte in liquidazione il piano del consumatore già presentato, su istanza del debitore o di uno dei creditori, se il piano è revocato (ad eccezione del caso in cui l'impossibilità di adempiere non sia imputabile al consumatore). In questo caso, basterà probabilmente integrare la documentazione già presentata con l'inventario di tutti i beni.
  3. La domanda per la liquidazione del patrimonio deve essere presentata presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Se tra i creditori vi sono anche Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o agenti per la riscossione (es, Equitalia), entro tre giorni dal deposito del piano in tribunale, il professionista dovrà presentare la domanda anche a questi creditori.

    Unitamente alla domanda, il consumatore deve presentare anche la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ovvero:

    1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
    2. l'inventario di tutti i beni del consumatore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
    3. una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:
      • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
      • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
      • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
      • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.

    Se la domanda e la documentazione sono complete, e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il giudice apre la procedura di liquidazione.

    Nel decreto nomina un liquidatore, dispone la sospensione di tutte le azioni cautelari ed esecutive dei creditori anteriori, ordina la consegna dei beni e del patrimonio del consumatore (per gravi motivi, può consentire che il consumatore possa continuare ad utilizzare alcuni di essi). Anche i creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

    Nel caso di beni immobili e beni mobili registrati, il liquidatore provvedere alla trascrizione del decreto nei relativi registri al pari di un pignoramento.

    La procedura di liquidazione rimane aperta fino a quando non è completato il programma di liquidazione. In ogni caso, ogni bene che il consumatore acquista nei quattro anni successivi, entra a far parte del procedimento di liquidazione, ed il consumatore deve darne conto aggiornando l'inventario di beni.

    Infine, il liquidatore nominato dal giudice provvederà ad eseguire i controlli sulla documentazione e a fare l'inventario e comunica ai creditori i termini e modalità per poter partecipare alla liquidazione. Una volta ricevute le domande dei creditori, predispone un progetto di stato passivo che poi comunica ai creditori. In caso di osservazioni dei creditori, il liquidatore può modificare il progetto oppure rimettere la questione al giudice.

    Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore elabora quindi un progetto di liquidazione e lo comunica ai debitori e ai creditori. Dopodiché, in qualità di amministratore dei beni oggetto della liquidazione, effettua le operazioni di liquidazione (cessione crediti, vendita tramite procedure competitive, etc.). Informa poi il consumatore, i creditori ed il giudice sugli esiti della liquidazione.
    Il giudice, se il liquidatore ha operato conformemente al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme ricavate e ordina la cancellazione delle trascrizioni eventualmente effettuate sui beni oggetto della liquidazione.

    Una volta completato l'iter, e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura. Infatti, anche i beni che il consumatore acquisisce nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione devono essere inseriti nell'inventario dal consumatore.

    L'esdebitazione: ovvero essere liberati dai debiti grazie alla legge sul sovraindebitamento

    Vi spieghiamo, nel dettaglio, la procedura di esdebitazione: ovvero come essere liberati dai debiti residui nei confronti dei creditori, grazie all'applicazione della legge 3/2O12 sul sovraindebitamento.

    Con l'esecuzione del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

    Per ottenere l'esdebitazione, il consumatore fa ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione. Il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

    Il decreto di esdebitazione avviene a condizione che il consumatore:

    1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
    2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
    3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
    4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti (vedi dopo la sezione Sanzioni);
    5. abbia svolto, nei quattro anni un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
    6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

    L'esdebitazione e' esclusa, invece:

    1. quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
    2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

    Ribadiamo che i seguenti debiti non possono essere oggetto di esdebitazione, e quindi continueranno a pendere sul consumatore:

    • debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
    • debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
    • per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

    Il provvedimento di esdebitazione, comunque, e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

    Inoltre, l'esdebitazione può essere revocata se si scopre che il debitore abbia dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

    In questo senso, va anche notato che il debitore è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro se:

    1. al fine di ottenere l'accesso alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
    2. al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
    3. omette l'indicazione di beni nell'inventario allegato al piano;
    4. dopo il deposito della proposta del piano, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
    5. intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano del consumatore.

    Sussistono sanzioni penali (da sei mesi a tre anni di reclusione e multa da 1.000 a 50.000 euro) anche per i professionisti che rendono false attestazioni o causano un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del loro ufficio.

    Dopo l'arrivo del decreto attuativo comincia la gara dei legali per assistere i consumatori nella composizione della crisi da sovraindebitamento

    Come accennato, grazie alla pubblicazione del decreto attuativo, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento può essere finalmente applicata in tribunale: ora avvocati e consumatori preparano la grande battaglia ai creditori.

    E' realtà: legali, commercialisti e notai sono stati inseriti di diritto nei registri per curare il fallimento del consumatore, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto sui requisiti.

    Oltre ai professionisti predetti, nel registro potranno iscriversi altri soggetti purché muniti dei requisiti formativi e di esperienza sul campo indicati dal decreto ministeriale.

    Infine, nel registro potranno essere iscritte le pubbliche amministrazioni, o meglio gli organismi costituiti dai comuni, dalle province/città metropolitane, dalle regioni, dalle università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.

    Ribadiamo ancora una volta, repetita iuvant che la normativa sulla crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel 2012, e ha lo scopo di consentire, a tutti i soggetti che non possono fallire (quindi: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.) l'esdebitazione.

    La risoluzione della crisi può avvenire tramite la liquidazione del patrimonio del debitore o attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti. In ogni caso, è necessaria la predisposizione di un apposito piano che deve essere gestito da uno dei soggetti indicati oggi dal decreto ministeriale.

    Il professionista o l’organismo dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

    Quanto ai compensi degli organi gestori dei casi di sovraindebitamento, essi saranno proporzionali all'ammontare dell’attivo realizzato o del passivo risultante dall'accordo proposto dal consumatore insolvente.

    Il decreto prevede che per i primi tre anni avvocati, commercialisti e notai saranno esentati dall'obbligo di aggiornamento biennale su temi concorsuali (40 ore complessive), purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.

    I punti deboli della legge sul sovraindebitamento

    Della legge 3/2012 sul sovraindebitamento, in questo articolo, ne abbiamo parlato esaustivamente: la domanda, ora, è quali siano, ci sono sempre, i punti deboli di questa complicata normativa.

    Partiamo con un po' di ripasso: grazie alla legge sul sovraindebitamento e alla pubblicazione del decreto attuativo, si hanno ora tre possibili procedimenti, piuttosto articolati e macchinosi che si possono definire come un ibrido tra il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

    I procedimenti sono:

    • un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
    • un piano del consumatore;
    • una procedura alternativa di liquidazione dei beni della durata di quattro anni.

    Il primo e l'ultimo di questi procedimenti possono essere attivati sia dagli imprenditori non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo» sia dai professionisti intellettuali che dai consumatori. Il secondo è riservato in via esclusiva ai consumatori.

    Tra i soggetti che possono usufruire delle procedure sono da considerare anche l'imprenditore agricolo sovraindebitato e le start-up innovative (articoli 25 e 31). Presupposto oggettivo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi è il sovraindebitamento del debitore.

    Sembra, dunque, fugato ogni dubbio sul fatto che la composizione della crisi da sovraindebitamento costituisca una procedura concorsuale, nella quale v'è il concorso di tutti i creditori.

    Procedura concorsuale quale anche la liquidazione del patrimonio.

    Pertanto, l'istituto in esame da strumento prettamente negoziale (che impegna solo i creditori aderenti) si è trasformato con il decreto in uno strumento di tipo concordatari» e cioè vincolante anche per i creditori che non vi hanno preso parte.

    Nel piano del consumatore non è invece richiesta l'adesione o approvazione dei creditori, essendo demandata l'omologazione del piano ad una pura valutazione giudiziale di meritevolezza del consumatore, fattibilità e convenienza della proposta. Le omologazioni dell'accordo e del piano devono essere effettuate dal giudice entro sei mesi dalla presentazione della proposta.

    Altra novità è la esdebitazione ossia la possibilità, per il debitore persona fisica, di ottenere la cancellazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti, in modo da consentire al debitore il fresh start e, quindi, il suo ritorno sul mercato.

    A sorvegliare» i procedimenti, v'è, oltre al giudice, l'organismo di composizione della crisi con un ruolo che si espone a più di un dubbio. Difatti lo stesso, da un lato, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla esecuzione dello stesso mentre, dall'altro lato, deve verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del piano. Quindi, con possibili conflitti di interesse con il debitore.

    Nonostante le novità del decreto, resta sempre il dubbio sulla reale utilità della disciplina del sovraindebitamento, frutto di un non felice compromesso tra la procedura di concordato preventivo e quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti della legge fallimentare.

    Sarebbe stato forse più utile consentire l'accesso a quest'ultima procedura a soggetti quali, il debitore civile e/o il consumatore e/o il piccolo imprenditore nonché alle start- up.

    I procedimenti di sovraindebitamento, con le numerose regole procedimentali e autoritarie, non sembrano costituire una disciplina conveniente sia per i debitori, privi di adeguata organizzazione, sia per i creditori.

    A questi ultimi si fa infatti divieto, sino alla omologazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, come anche il divieto sull'acquisto dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

    Creditori con causa di prelazione che possono anche essere falcidiati del loro credito, con la previsione di una moratoria per il pagamento fino a un anno dalla omologazione del piano.

    È previsto invece il pagamento integrale (anche dilazionato) dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, del l'Iva e delle ritenute operate e non versate.

    La legge 3/2012 sul sovraindebitamento in termini tecnici: manuale per legali e professionisti nel settore

    Il Capo II della legge numero 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti nella condizione di sovraindebitamento.

    Le disposizioni di cui si tratta riguardano tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superino le soglie oggettive di cui all'articolo 1 della L.F., nonché tutti gli imprenditori non commerciali.

    In particolare, sono interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento:

    • gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
      • aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
      • aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
      • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
    • gli imprenditori agricoli;
    • le associazioni professionali;
    • le start up innovative, ai sensi dell'articolo 3122 del DL n. 179 del 2012.

    A norma dell'articolo 25 del DL n. 179 del 2012, la start up innovativa "è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione", che possiede determinati requisiti elencati dalla medesima norma.

    L'articolo 31, comma 1, del DL n. 179 del 2012 dispone che "La start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.".

    Inoltre, la legge n. 3 del 2012 ha esteso la composizione della crisi da sovraindebitamento al consumatore, ossia al soggetto, persona fisica, che ha assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

    E' stata, dunque, prevista la possibilità di ristrutturazione del debito per i soggetti persone fisiche non imprenditori, gli imprenditori agricoli e le imprese di ridotte dimensioni, alle quali non si estendono le opportunità offerte dalle tradizionali procedure concorsuali.

    Si tratta, quindi, di procedure dal vasto ambito di applicazione, che presentano alcuni aspetti riconducibili al concordato preventivo, come anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-bis della L.F..

    Invero, anche l'innovativa disciplina della legge n. 3 del 2012 valorizza il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi, attraverso il riconoscimento della possibilità per il soggetto interessato di depositare presso il Tribunale territorialmente competente una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, eventualmente mediante cessione dei crediti futuri.

    Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria.

    Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 182-ter della L.F., anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l'IVA e le ritenute operate e non versate.

    L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento..

    Infine, diversamente da quanto previsto dall'articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali.

    Presupposti di accesso alla procedura

    L'articolo 6, comma 1, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che al fine di porre rimedio alle situazioni da sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.

    Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.".

    Per "sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" [articolo 6, comma 2, lettera a), della legge n. 3 del 2012].

    La normativa in commento fornisce, dunque, un'articolata definizione dello stato economico dei soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi, differenziandosi dalla definizione recata dall'articolo 5 della L.F. in ordine allo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento ("Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni") e dall'articolo 160 della L.F. in merito allo stato di crisi che consente il ricorso al concordato preventivo ("per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza").

    Il sovraindebitamento può riferirsi a qualsiasi soggetto, sia esso imprenditore o meno, e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o dipendenti e a coloro che non svolgono attività lavorativa.

    Nell'ambito della generale categoria di debitori così delineata, l'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 3 del 2012 individua il "consumatore", inteso come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

    Si evidenzia che mentre il consumatore può scegliere, ai fini della composizione della crisi, se ricorrere alla proposta di "accordo con i creditori" ovvero alla proposta di "piano" - meglio descritte nel prosieguo - il debitore non consumatore può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori.

    Per entrambi i soggetti è prevista l'alternativa liquidatoria, disciplinata dagli articoli 14-ter e seguenti, collocati nella sezione seconda del Capo II della legge n. 3 del 2012, rubricata "Liquidazione del patrimonio".

    Una posizione particolare attiene agli imprenditori agricoli i quali, se in stato di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge n. 3 del 2012 oppure, se "in stato di crisi o di insolvenza", a mente dell'articolo 23, comma 43, del DL n. 98 del 2011 citato in premessa, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis della L.F. e alla transazione fiscale.

    In definitiva, l'imprenditore agricolo, anche se escluso dal fallimento a norma dell'articolo 1 della L.F., può alternativamente fruire della procedura di composizione della crisi in esame o degli accordi di ristrutturazione e della transazione fiscale.

    Precisi limiti soggettivi sono prescritti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2012, secondo cui "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

    1. è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
    2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis", concernenti, rispettivamente, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore e revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;
    3. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

    Procedure di composizione della crisi

    Come anticipato, la composizione della crisi può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo o di piano.

    La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l'iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria. In tal caso, come precisato nella relazione illustrativa della legge n. 221 del 201226, "i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo" non sono definibili "quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma" sono "vincolati dall'accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi."

    In tema di omologazione dell'accordo, l'articolo 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012 stabilisce, infatti, che quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

    Relativamente al piano del consumatore, non è invece richiesta l'adesione dei creditori, in quanto il Tribunale fonda le proprie valutazioni sulla convenienza della proposta avanzata e sulla meritevolezza del soggetto interessato.

    Le modalità di avvio della procedura di accordo sono descritte dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, che consente al debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di proporre ai creditori, con l'ausilio degli organi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 54527 del codice di procedura civile, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

    I creditori possono, dunque, essere frazionati in classi, come avviene nel concordato preventivo, anche se per l'adesione alla proposta nella procedura del sovraindebitamento non è richiesta la doppia maggioranza di cui all'articolo 177 della L.F.28, consistente nel voto favorevole del maggior numero di classi e nel voto favorevole della maggioranza di tutti i creditori ammessi al voto.

    Come accennato in precedenza, il medesimo accordo può essere proposto dal consumatore, che tuttavia può optare anche per la proposta di piano.

    Al riguardo, va richiamato l'articolo 7, comma 1-bis, il quale dispone che fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

    L'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 afferma che la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

    I soggetti che intendono avvalersi della procedura, a norma dell'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012, depositano la proposta di accordo o di piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell'azienda.

    Il terzo periodo del comma 1 del predetto articolo 9 dispone che la proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

    A norma del successivo comma 2, insieme alla proposta il debitore deve depositare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione della fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

    Qualora svolga attività d'impresa, il debitore è tenuto, altresì, a depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.
    A norma dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, il consumatore è invece tenuto ad allegare alla proposta di piano una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della stessa legge (cfr. paragrafo 6), che deve contenere:

    1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
    4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

    La necessità di questa ulteriore documentazione da allegare alla proposta di piano del consumatore trova rispondenza nella circostanza che in tal caso, diversamente da quanto accade per la proposta di accordo, la legge non richiede l'approvazione dei creditori, ma esclusivamente la valutazione, da parte del Tribunale, della convenienza del piano e della meritevolezza del debitore.

    Omologazione dell'accordo

    L'articolo 10, comma 1, della legge n. 3 del 2012 afferma che il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza.

    Al fine di favorire la rapidità del procedimento, lo stesso articolo 10, comma 1, stabilisce che tra il giorno del deposito" della proposta e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

    Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 130, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

    Ciò allo scopo di garantire alle parti della procedura il diritto a un pieno contraddittorio.

    In pratica, quaranta giorni prima della data dell'udienza, considerato che l'articolo 11, comma 1, della legge n. 3 del 2012 richiede che i creditori facciano pervenire all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1.

    Inoltre, il Giudice stabilisce adeguata forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso, nonché - qualora il proponente svolga attività d'impresa - la pubblicazione di tali atti nel registro delle imprese.

    Nel caso in cui la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il Giudice ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti.

    Infine, il Giudice ordina che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (articolo 10, comma 2, della legge n. 3 del 2012).

    In tal modo, attraverso la statuizione del Giudice, gli effetti protettivi del patrimonio del debitore vengono anticipati nella procedura di accordo, allo scopo di impedire che tra la data del deposito della domanda e quella dell'udienza si determini una corsa dei creditori a munirsi di titoli di prelazione (relazione illustrativa della legge n. 221 del 2012).

    A norma dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 3 del 2012, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

    Il decreto di fissazione dell'udienza è equiparato all'atto di pignoramento (articolo 10, comma 5), con la conseguenza che, dopo la fissazione dell'udienza, gli eventuali atti di disposizione non conformi al piano di risanamento sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento.

    Ai fini dell'omologazione, il Giudice è chiamato ad effettuare una verifica preliminare circa la fattibilità del piano e l'insussistenza di atti di frode.

    Il procedimento si svolge secondo il rito camerale, previsto dal comma 6 dell'articolo 10 in esame attraverso l'espresso richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

    Il decreto di fissazione dell'udienza è reclamabile innanzi al Tribunale.

    Le adesioni dei creditori, espresse mediante dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, devono giungere all'organismo di composizione della crisi anche per telegramma o raccomandata a/r o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

    In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori, l'articolo 11, comma 1 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

    In tal modo, analogamente a quanto previsto in tema di concordato preventivo dall'articolo 178, quarto comma della L.F., al silenzio del creditore si attribuisce valore di consenso.

    Tutti i creditori, privilegiati o chirografari, hanno diritto di aderire all'accordo e, ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

    Inoltre, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione" (articolo 11, comma 2 della legge n. 3 del 201232).

    Il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2012 prevede, infine, che la produzione di effetti dell'accordo cessa di diritto qualora il debitore non esegua "integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    Il Giudice provvede d'ufficio alla revoca dell'accordo con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale.

    L'articolo 12 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che, dopo il raggiungimento dell'accordo, il Giudice procede all'omologazione allorché:

    1. rigetti le eventuali contestazioni dei creditori;
    2. verifichi il raggiungimento della maggioranza, consistente nell'adesione dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;
    3. verifichi l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei crediti tributari inerenti alle risorse proprie dell'UE, all'IVA e alle ritenute operate e non versate.

    In presenza di contestazioni sulla convenienza dell'accordo, il Giudice dispone l'omologazione se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (articolo 12, comma 2).

    Il comma 3-bis dell'articolo 12 in esame prevede che l'omologazione deve intervenite nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

    Il successivo comma 4 stabilisce che l'obbligatorietà dell'accordo omologato viene meno in caso di risoluzione dell'accordo stesso o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti relativi alle risorse proprie dell'UE, all'IVA e alle ritenute operate e non versate.

    L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo avverso il conseguente provvedimento "si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

    Omologazione del piano del consumatore

    Il procedimento di omologazione del piano del consumatore e i relativi effetti sono disciplinati dagli articoli 12-bis e 12-ter della legge n. 3 del 2012.

    In base alla prima disposizione citata, il Giudice, dopo aver verificato la fattibilità del piano, la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, dispone l'omologazione quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

    Come sottolineato in precedenza, per il piano non è richiesto il consenso dei creditori e, dunque, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato.

    In presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, il Giudice procede all'omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (articolo 12-bis, comma 4).

    Il Giudice dispone un'idonea forma di pubblicità per il decreto di omologazione; qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell'organismo di composizione della crisi.

    L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

    Nel caso del piano è prevista, ai sensi del comma 7 dell'articolo 12-bis, l'equiparazione al pignoramento del decreto di omologazione e non comeinvece stabilito per l'accordo a norma dell'articolo 10, comma 5 della legge n. 3 del 2012 - del decreto di fissazione dell'udienza.

    In merito agli effetti dell'omologazione, l'articolo 12-ter prevede che, dalla data di omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa degli stessi creditori, non possono iniziarsi o proseguirsi azioni cautelari né acquistarsi diritti di prelazione sul patrimonio del soggetto che ha presentato la proposta di piano.
    Per espressa disposizione del comma 4 dell'articolo 12-ter in esame, tali effetti vengono meno a fronte del mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

    Come previsto in tema di accordo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, l'accertamento del mancato pagamento dei predetti crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio (articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile).

    Reclamabilità del diritto di omologazione

    Il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 3 del 2012 dispone che relativamente al decreto di omologazione dell'accordo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

    Le medesime disposizioni operano per l'omologazione del piano, dal momento che l'articolo 12-bis, comma 5, della legge n. 3 del 2012 prevede che si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

    Dunque, nei procedimenti sopra richiamati il Giudice si pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, reclamabile innanzi al Tribunale.

    In mancanza della previsione di un termine specifico, si ritiene applicabile l'articolo 739 del codice di procedura civile, per il quale il reclamo al Tribunale si può proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

    Si tratta di meccanismo processuale analogo a quello contemplato dall'articolo 183 della L.F., in base al quale il decreto con cui il Tribunale provvede sul giudizio di omologazione del concordato preventivo è reclamabile innanzi "alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

    Su tale ultima disciplina, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22932 del 2011, ha precisato che il decreto con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale che omologa la proposta di concordato preventivo, avendo natura di sentenza, è impugnabile per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, previsto dall'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile o, in mancanza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, di cui all'articolo 327, primo comma, del medesimo codice.

    In considerazione delle argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione, a parere della scrivente è possibile ritenere che anche il decreto con il quale il Tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 12-bis, comma 3 della legge n. 3 del 2012 sia impugnabile per cassazione nei termini previsti, rispettivamente, dagli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile.

    Esecuzione dell'accordo e del piano del consumatore

    L'articolo 13, comma 1 della legge n. 3 del 2012 dispone che, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

    Inoltre, il comma 4-bis dell'articolo 13 in esame contempla un diritto di prelazione per i crediti insorti in occasione o in funzione dei procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento; tali crediti sono, quindi, soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.

    Infine, il successivo comma 4-ter introduce la possibilità per il debitore e per il consumatore di modificare l'accordo o il piano se l'esecuzione di questi ultimi diviene impossibile per ragioni a loro non imputabili.

    Annullamento e risoluzione dell'accordo - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano

    L'articolo 14 della legge n. 3 del 2012 prevede l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi quando:

    • sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
    • siano state dolosamente simulate attività inesistenti.

    Tenuto conto che l'articolo 14, comma 1 della legge n. 3 del 2012 precisa che "Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento", deve ritenersi che le ipotesi sopra indicate, in presenza delle quali i creditori possono attivare il procedimento di annullamento dell'accordo, si configurano tassative.

    Il ricorso per l'annullamento può essere proposto da ciascun creditore al Tribunale nel termine di sei mesi dalla scoperta del fatto doloso o colposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

    Ciascun creditore può chiedere, altresì, la risoluzione dell'accordo qualora:

    • il debitore non adempia agli obblighi assunti;
    • le garanzie promesse non vengano costituite o l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore.

    La risoluzione va chiesta con ricorso al Tribunale da proporre entro sei mesi dalla scoperta delle circostanze sopra elencate e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

    Sia nel caso della risoluzione che in quello dell'annullamento dell'accordo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il reclamo si propone al tribunale" (articolo 14, comma 5 della legge n. 3 del 2012).

    Analogamente, per quanto concerne il piano del consumatore, l'articolo 14-bis contempla la possibilità, per ciascun creditore, di chiedere la cessazione degli effetti dell'omologazione quando:

    1. sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
    2. siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
    3. il debitore non adempia agli obblighi assunti;
    4. le garanzie promesse non vengano costituite o l'esecuzione del piano divenga impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore.

    In relazione ai motivi di cui ai punti 1. e 2., il ricorso per la cessazione degli effetti dell'omologazione va proposto entro sei mesi dalla scoperta del fatto doloso o colposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dallo stesso piano.

    A fronte dei motivi indicati ai punti 3. e 4., il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta delle circostanze ivi indicate e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

    L'annullamento e la risoluzione dell'accordo, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 3

    La liquidazione del patrimonio

    In alternativa all'accordo e al piano del consumatore, il soggetto in stato di sovraindebitamento può attivare il procedimento di liquidazione del patrimonio, che riguarda tutti i suoi beni40 ad eccezione di quelli elencati dall'articolo 14-ter, comma 641 della legge n. 3 del 2012.

    Dal contenuto del comma 142 del medesimo articolo 14-ter emerge che non può accedere alla liquidazione il debitore che:

    • è soggetto a procedure concorsuali diverse dall'accordo, dal piano e dalla liquidazione del patrimonio;
    • ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure relative all'accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio.

    Al fine di avviare la procedura di liquidazione, il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale, corredato dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 (vedi paragrafo 4.2.). Al ricorso vanno inoltre allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata43 dell'organismo di composizione della crisi. 9

    Ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-ter, l'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

    La domanda è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica del debitore. Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti senza diritto di prelazione.

    Conversione della procedura di composizione in liquidazione

    L'articolo 14-quater della legge n. 3 del 2012 prevede che, in ipotesi di annullamento o di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano, il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori può disporre, con apposito decreto, la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio.

    Tale conversione è, inoltre, disposta dal Giudice nel caso in cui l'accordo o il piano cessano di diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, ossia nel caso in cui "il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    Apertura della liquidazione

    Se il ricorso proposto dal debitore al Tribunale risulta ammissibile, il Giudice apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore, da individuare tra i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2845 della L.F.; dispone, inoltre, le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto stesso e ordina lo spossessamento, in favore del liquidatore, dei beni da sottoporre alla procedura.

    In modo analogo a quanto previsto per il decreto di fissazione dell'udienza relativa alla proposta di accordo e per il decreto di omologazione del piano, il decreto di apertura della procedura di liquidazione è equiparato all'atto di pignoramento.

    Una volta eseguita la pubblicità prevista dall'articolo 14-quinquies, comma 246, i creditori con titolo o causa posteriori non possono aggredire i beni sottoposti a liquidazione. Tuttavia, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento relativi all'accordo o al piano sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (articolo 14-duodecies della legge n. 3 del 2012). 41

    L'articolo 14-quinquies, comma 4 della legge n. 3 del 2012 fissa la durata minima della procedura, che rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione "e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies47, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

    Esecuzione della liquidazione

    Il liquidatore forma l'inventario e comunica ai creditori la data entro la quale vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo sarà comunicato al debitore e ai creditori.

    Esaminate le domande presentate dai creditori per la partecipazione alla procedura, il liquidatore redige un progetto di stato passivo, che comprende l'elenco dei titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati e, in mancanza di osservazioni, lo approva, dandone comunicazione alle parti.

    A fronte di osservazioni che ritiene fondate, il liquidatore, entro il termine di quindici giorni dall'ultima osservazione, redige un nuovo progetto e lo comunica agli interessati. Quando si tratta di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione del passivo.

    La liquidazione si svolge in base al programma predisposto dal liquidatore, al quale, a norma dell'articolo 14-novies, comma 2 della legge n. 3 del 2012, è attribuita l'amministrazione dei beni oggetto della procedura.

    Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in attuazione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime da parte di operatori esperti, assicurando la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati.

    Il Giudice dispone con decreto la chiusura della procedura soltanto dopo aver accertato la completa esecuzione del piano e, in ogni caso, non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di deposito della domanda (articolo 14-novies, comma 5).

    Esdebitazione

    L'esdebitazione si concreta nella dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio.

    Per espressa disposizione dell'articolo 14-terdecies, comma 1 della legge n. 3 del 2012, l'esdebitazione riguarda il "debitore persona fisica" ed è condizionata alla sussistenza di una serie di requisiti riferiti ai precedenti e al comportamento del debitore stesso.

    Il successivo comma 2 esclude l'esdebitazione quando il sovraindebitamento del soggetto interessato è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e quando il medesimo soggetto, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

    Infine, a norma del comma 3 dell'articolo 14-terdecies, l'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o alimentari, da risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale, per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure relative all'accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio, sono stati successivamente accertati a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

    Se i descritti presupposti e limiti dell'esdebitazione risultano osservati, il Giudice, con decreto adottato su ricorso presentato dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, dichiara l'inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.

    Avverso il predetto decreto, i creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo al Tribunale, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

    In ogni caso, il decreto di esdebitazione può essere revocato in qualsiasi momento, su istanza dei creditori, qualora sia stato concesso nonostante il debitore, nei cinque anni antecedenti all'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o atti di disposizione o simulazione di titoli di prelazione, per favorire alcuni creditori a danno di altri.

    Il decreto è altresì revocabile quando il debitore, con dolo o colpa grave, abbia aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo o, infine, simulato attività inesistenti.

    Gli organismi di composizione della crisi

    Gli organismi di composizione della crisi, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, svolgono rilevanti funzioni di ausilio al debitore, ai creditori e al Giudice e assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione.

    L'articolo 15, comma 1 della legge n. 3 del 2012 prescrive che possono costituire tali organismi:

    1. gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, determinati ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 201551;
    2. gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 58052;
    3. il segretario sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 32853;
    4. gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

    I soggetti di cui ai punti b), c) e d) sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

    Il comma 9 del medesimo articolo 15 prevede che i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti che possieda i requisiti richiesti dall'articolo 28 della L.F. ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.

    Gli aspetti penali del sovraindebitamento

    L'articolo 16 della legge n. 3 del 2012 configura specifici reati a carico del debitore e dei componenti dell'organismo di composizione della crisi ovvero del professionista di cui all'articolo 15, comma 9.

    In particolare, il comma 1 del predetto articolo 16 dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

    1. al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi … aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
    2. al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
    3. omette l'indicazione di beni dell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
    4. nel corso della procedura" di composizione della crisi da sovraindebitamento effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore.

    Il successivo comma 2 stabilisce che il componente dell'organismo di composizione della crisi o il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 255, ovvero nella relazione di cui gli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 356, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

    La medesima pena si applica qualora il componente dell'organismo di composizione della crisi o il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, della legge n. 3 del 2012 arrechi danno ai creditori "omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

15 Maggio 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Sovraindebitamento: le opzioni consentite dalla legge 3/2012 (salva suicidi) per ottenere l’esdebitazione » Una via d’uscita dal tunnel dei debiti”

  1. Anonimo ha detto:

    Nei 4 anni dopo lo sdebitamento percepisco la liquidazione di fine rapporto di lavoro viene confiscata?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’esdebitazione non opera: per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche’ per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo origine anteriore al decreto di apertura delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!