Sottrazione dei beni pignorati – Integra un reato anche lo spostamento e l’utilizzo del bene in altro luogo

L'atto dispositivo del bene pignorato, posto in essere da colui che, come il custode, è direttamente a conoscenza degli obblighi specificamente riconducibili al vincolo giudiziario gravante sullo stesso, integra un reato poiché rende comunque difficoltosa la efficace e pronta attuazione del diritto vantato dal creditore pignorante.

Il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate sussiste ogni qual volta si ponga in essere un’azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell'imposizione del vincolo stesso, è rivolta.

E ciò anche a prescindere dal rilievo che il bene pignorato non venga venduto, ma semplicemente spostato in altro luogo e qui utilizzato.

In più, l'eventuale vendita del bene pignorato risulta comunque inefficace nei confronti del creditore pignorante, non potendo essere invocata, da parte dell'acquirente, la tutela della buona fede, atteso che il valore e l'importanza delle cose costituenti un'universalità di beni postula l'accertamento della legittimità della loro provenienza. nella fattispecie si trattava di un lettino abbronzante del valore di oltre 15 mila euro.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza numero 32704/14.

25 Luglio 2014 · Ornella De Bellis