Immobile pignorato e venduto all’asta – Il CTU risponde dei danni causati da una sottostima del bene

Dopo la vendita all'asta di un immobile oggetto di procedura esecutiva e conseguente aggiudicazione, il debitore sottoposto ad esecuzione aveva presentato ricorso al giudice delle esecuzioni lamentando che la stima dell'esperto, con cui era stato fissato il prezzo base d'asta, era viziata per difetto.

Dalla successiva istruttoria era emerso che il valore reale dell'immobile pignorato e messo all'asta, tenuto conto della sua intera superficie e dell'aggiornamento della stima ai valori correnti, risultava molto superiore al prezzo di aggiudicazione e, pertanto, il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'aggiudicazione disponendo la restituzione delle somme versate dall'acquirente e la restituzione del bene al debitore.

L'acquirente chiamava in causa il consulente tecnico d'ufficio chiedendo il risarcimento danni in quanto, al fine di recepire l'importo necessario all'aggiudicazione del bene pignorato e posto in vendita all'asta, aveva alienato a prezzo vile l'immobile di cui era proprietario.

Secondo i giudici di legittimità (sentenza 18313/15) che hanno esaminato il caso, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) svolge, nell'ambito del processo esecutivo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio.

Inoltre, pur se il provvedimento di nomina dell'esperto per la stima del bene pignorato è dalla giurisprudenza ritenuto atto preparatorio e non di esecuzione e pur essendo tale nomina facoltativa, tanto non rileva ai fini della responsabilità anche civile dell'esperto, ausiliare del giudice delle esecuzioni, una volta che quest'ultimo abbia proceduto a tale nomina e il nominato abbia assunto l'incarico.

L'esperto per la stima del bene pignorato è equiparabile al consulente tecnico d'ufficio ed è, pertanto, soggetto al regime di responsabilità per lo stesso previsto dal codice di procedura civile (articolo 64), secondo cui il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è obbligato al risarcimento dei danni causati alle parti.

27 Settembre 2015 · Stefano Iambrenghi