Guida in stato di ebbrezza » Se non si impugna la sospensione della patente la stessa diventa definitiva

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, se non si impugna, diventa definitiva.

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ha carattere cautelare ed è autonomamente impugnabile, ma se non si impugna i suoi effetti si consolidano e il destinatario non può far valere in nessuna sede giurisdizionale le proprie doglianze.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20270/14.

Come chiarito ampiamente nel nostro blog, il codice della strada prevede la sospensione della patente nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Ricordiamo che per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

Infine, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.

Ebbene, secondo quanto disposto dalla pronuncia esaminata, la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare ne consolida gli effetti, impedendo al destinatario di dedurre successivamente in qualsiasi sede giurisdizionale, doglianze sulla legittimità dell’atto.

Pertanto, a parere degli Ermellini, è assolutamente irrilevante che i motivi di impugnazione siano stati formulati in occasione dell’opposizione al provvedimento che ha richiamato la prima sospensione cautelare della patente di guida, sanzionando la mancata presentazione del conducente alla visita medica.

In parole povere, con la sospensione della patente di guida, se non si impugna il provvedimento cautelare questo si consolida.

29 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi