Società di persone e di capitali – Responsabilità patrimoniale di soci, liquidatori ed amministratori per i debiti ordinari ed esattoriali

Debiti ordinari - Responsabilità patrimoniale dei soci

Come tutti sanno, nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio: pertanto i soci possono, al massimo, perdere il capitale conferito a fronte delle pretese di tutti i creditori sociali (articolo 2642 del codice civile). Nelle società di persona, invece, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Per quanto attiene le società di capitali, quindi anche per una società a responsabilità limitata, l'articolo 2495 del codice civile prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Per quanto attiene, invece, le società di persone, l'articolo 2312 del codice civile, dispone che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Gli articoli 2312 e 2495 del codice civile non disciplinano, tuttavia, le conseguenze della cancellazione sui rapporti sopravvenienti della società estinta che non siano stati definiti nella fase della liquidazione in quanto oggetto di contenzioso giudiziale.

Su questo aspetto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza 15474/2017 chiarendo che, se la cancellazione della società interviene a giudizio in corso, l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, se la società è di capitale, in modo solidale e illimitato se, invece, si tratta di una società di persone.

Imposte - Responsabilità patrimoniale dei soci

Per quanto riguarda le imposte, l'articolo 36 del DPR 602/1973, stabilisce che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti di quanto ricevuto, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile (articolo 2312, ndr). Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato.

Insomma, per quanto riguarda le imposte e le società di capitali, i soci rispondono non solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche del valore dei beni loro conferiti dal liquidatore, o dall'amministratore, nel corso degli ultimi periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione della società.

Debiti ordinari ed esattoriali - Responsabilità patrimoniale dei liquidatori

In riferimento alle società di capitali, l'articolo 2495 del codice civile prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dovuto a colpa di questi.

Per quanto attiene, invece, le società di persone, l'articolo 2312 del codice civile, dispone che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

L'azione giudiziale del creditore, naturalmente, va intesa come finalizzata alla richiesta di risarcimento danni.

Anche l'articolo 2491 del codice civile, si occupa delle responsabilità patrimoniale dei liquidatori laddove sancisce che, se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. E che i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. I liquidatori, inoltre, possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. La norma civilistica stabilisce, poi, che i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni precedentemente esposte.

Imposte - Responsabilità patrimoniale dei liquidatori

Per le imposte, entra in gioco l'articolo 36 del DPR 602/1973, secondo il quale i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES, appunto) che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per i periodi anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Imposte - Responsabilità patrimoniale degli amministratori

Per quanto riguarda le imposte, ancora l'articolo 36 del DPR 602/1973, stabilisce che gli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per i periodi anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Sempre lo stesso articolo dispone che gli amministratori che nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, abbiano assegnato ai soci beni di proprietà della società ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili rispondono in proprio dell'omesso pagamento delle imposte dovute. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza senza i conferimenti effettuati ai soci nonché senza le omissioni e gli occultamenti effettuati nelle scritture contabili.

7 Settembre 2019 · Giorgio Martini