Sinistro stradale – Le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato

Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato.

A meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (come ad esempio l'esistenza nella zona del sinistro di una sola autofficina qualificata per la riparazione) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 9942/16.

17 Maggio 2016 · Giuseppe Pennuto