Sinistro stradale » Dall’obbligo di soccorso fino alla denuncia all’assicurazione

Capita, spesso, di essere, malauguratamente, coinvolti in un sinistro stradale. In questi casi, oltre alle procedure da esplicare in materia assicurativa, ci sono alcune norme comportamentali che è importante conoscere per poter affrontare serenamente la situazione e adottare. Vediamo quali nel prosieguo dell'articolo.

È importante, per prima cosa, accertarsi che non vi siano feriti.

Esiste, infatti, uno specifico obbligo di legge, sancito dall'articolo 189 del Codice della strada, il quale spiega che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Si tratta dell'obbligo di soccorso.

È normale che, se non si posseggono competenze sanitarie, l'assistenza è limitata ad attenuare le conseguenze del sinistro stradale chiamando immediatamente i soccorsi.

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta conseguenze dal punto di vista penale, essendo punito con la reclusione e le sanzioni civili accessorie.

Naturalmente, ogni altra persona che transita sul luogo dell'incidente, pur non avendo l'obbligo di fermarsi ai sensi del sopracitato articolo, è tenuta a prestare aiuto ai feriti per non incorrere nell'omissione di soccorso.

Dopo aver assistito gli eventuali feriti, altro obbligo fissato dal codice della strada per le persone coinvolte nel sinistro stradale è quello di porre in atto ogni misura volta a salvaguardare la sicurezza della circolazione, adoperandosi, anche, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per ricostruire la dinamica e l'accertamento delle responsabilità.

Pertanto, quando possibile, occorre evitare intralcio alla circolazione provvedendo a rimuovere l'ingombro spostando i veicoli fuori dalla carreggiata o al margine destro della strada.

Inoltre, se i danni riportati sono tali da non consentirne lo spostamento, occorre segnalare adeguatamente il pericolo, con l'apposito segnale di emergenza nell'attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.

Altro obbligo dei conducenti coinvolti un sinistro stradale è quello di fornire le proprie generalità e ogni altro elemento utile ai fini risarcitori.

Parliamo di dati anagrafici, come: patente, targa e assicurazione del veicolo.

Bisogna fornirli anche alle persone danneggiate e raccogliere, se possibile testimonianze da chi era presente all'incidente. E' buona norma, poi, rimanere a disposizione delle forze dell'ordine, nell'ipotesi di un loro intervento, fornendo le informazioni richieste.

Anche ove non necessario, l'intervento delle autorità è auspicabile, soprattutto in caso di dinamiche controverse per poter effettuare tutti i rilievi del caso ed accertare le responsabilità. In alternativa, è sempre consigliabile scattare delle foto dell'accaduto

Veniamo ora alla denuncia del sinistro

Sull'assicurato che abbia subito danni alla propria autovettura e voglia far valere il proprio diritto al risarcimento, oltre allo specifico onere di legge che impone di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, incombe un ulteriore obbligo: entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, egli deve denunciare l'incidente stesso al proprio assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto.

Se in seguito al sinistro stradale, vi siano stati solo danni ai mezzi e vi è accordo sulla responsabilità, le persone coinvolte possono redigere il cosìddetto "modulo blu" o "Cid" (Convenzione Indennizzo Diretto) al momento dell'incidente.

La denuncia del sinistro stradale, in tal caso, si effettua mediante consegna all'assicurazione del modulo di constatazione amichevole debitamente compilato, inserendo, nello specifico:

Grazie al Cid, il danneggiato può rivolgersi per il risarcimento direttamente al proprio assicuratore, che liquiderà più celermente il danno rivalendosi poi sulla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Per la validità della convenzione, tuttavia, il modulo deve essere firmato da entrambi i conducenti e l'incidente deve aver coinvolto non più di due veicoli.

Se la procedura Cid non è applicabile, quella ordinaria prevede che il danneggiato invii all'assicuratore dell'altro veicolo una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale si provvede cautelativamente a denunciare il sinistro e a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

10 Marzo 2014 · Eleonora Figliolia




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