Sinistro stradale » E’ cedibile il credito da risarcimento del danno non patrimoniale

Sinistro stradale » Si può cedere il credito da risarcimento del danno?

Vediamo cosa ne pensano i giudici di legittimità sulla possibilità di cedere il credito da risarcimento del danno non patrimoniale originato da sinistro stradale

C'è la possibilità, per l’assicurato, di cedere anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale causato da un sinistro stradale.

Questo importante principio, con un inversione di rotta, è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 22601/13, ha sancito che: Ben può il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1260 del codice civile

A parere degli Ermellini, quindi, il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale non può ritenersi strettamente personale, sicché è esclusa l’operatività del divieto di cessione.

I precedenti giurisprudenziali sul diritto di cedere il credito maturato nei confronti dell'assicurazione

La Suprema Corte, in passato, aveva riconosciuto a tutti gli automobilisti coinvolti in un sinistro stradale ed in attesa di ricevere il relativo risarcimento, il diritto di cedere a terzi il conseguente credito nei confronti dell'assicurazione.

Ma la possibilità di questa cessione del credito, aveva precisato piazza Cavour, riguardava solamente il risarcimento del danno patrimoniale.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha esteso però la possibilità per l’assicurato di cedere anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale causato da un incidente stradale.

Se con la cessione del danno patrimoniale era possibile cedere solo l’eventuale risarcimento vantato per i danni al mezzo e, in genere, per il fatto di dover prendere un’auto in noleggio o in sostituzione della precedente, dopo questa importante pronuncia, sarà conseguibile cedere anche il danno derivante da una lesione, da un colpo di frusta o anche il semplice trauma psicologico da sinistro stradale.

Sinistro stradale e risarcimento del danno non patrimoniale - La fattispecie

Una donna, nel corso del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, cede ad un terzo la ragione di credito relativa al risarcimento del danno biologico e morale.

Al termine del giudizio di primo grado, il Giudice rigetta la domanda, dichiarando, inoltre la nullità della cessione per indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto.

La pronuncia in parola viene quindi impugnata dal cessionario del credito, il quale ottiene in secondo grado la riforma della sentenza, con riconoscimento, in suo favore, del diritto di credito al risarcimento del danno biologico e del danno morale patito dalla cedente.

Quest’ultima propone allora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, incentrato sulla ritenuta erroneità della decisione della Corte di merito nella parte in cui la stessa ha ritenuto cedibile il credito al risarcimento del danno non patrimoniale.

Ma, a conferma della decisione del giudice di merito, la Corte evidenzia che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale non può ritenersi strettamente personale, sicché è esclusa l’operatività del divieto di cessione posto dall'articolo 1260 del codice civile

9 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


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