Agevolazione fiscale prima casa » Si è ammessi al bonus anche se si è comproprietari di un altro immobile

Coniugi comproprietari di un immobile: valida l'agevolazione fiscale prima casa per il nuovo acquisto.

L'agevolazione fiscale per la prima casa non può essere revocata se il contribuente sia proprietario di una quota di altro immobile.

Se due coniugi sono comproprietari di una casa ( acquistata senza agevolazione “prima casa”), uno di essi può comprare un'altra abitazione, con l'agevolazione “prima casa”, il cui ottenimento non è impedito dalla titolarità di una quota di comproprietà di altra casa acquistata in precedenza.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21829/14.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, se volete acquistare la prima casa con l’agevolazione fiscale, anche conosciuta come bonus prima casa, potete farlo anche se avete la comproprietà, per una piccola quota, di un altro immobile nello stesso Comune. Infatti, le due cose non sono tra loro incompatibili, in quanto la titolarità di una minima percentuale di un’altra abitazione non conferisce la disponibilità del bene.

A parere degli Ermellini, infatti, l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Ciò anche perché la facoltà di usare il bene comune non consente di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una piccola quota è simile a una situazione in cui non si è proprietari di alcunché, almeno ai fini abitativi: il che è di certo compatibile con l'agevolazione fiscale.

9 Ottobre 2014 · Gennaro Andele