Servizi bancari – apertura di credito

APERTURA DI CREDITO

Apertura di credito è un contratto stipulato tra la banca e il cliente, con il quale la prima si obbliga a rendere disponibile una somma di denaro per un periodo di tempo stabilito o a tempo indeterminato.

La sua funzione e' creare una disponibilita' finanziaria a favore di un soggetto. Questo contratto soddisfa l'esigenza di chi non abbia bisogno immediato delle somme, ma intenda utilizzarle secondo bisogni finanziari nascenti nel tempo. Il cliente e' tenuto alla provvigione come corrispettivo per la disponibilita' delle somme, agli interessi sulle somme utilizzate concretamente, oltre che al rimborso delle spese.

L'apertura di credito può essere:

Relativamente al fattore temporale si possono avere:

Se non e' stabilito diversamente, l'accreditato può utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme in uso, e può con successivi versamenti ripristinarne l'entita', ed eseguire i prelievi e i versamenti presso la sede della banca dove si e' costituito il rapporto.

Se per l'apertura di credito viene data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto pur se il cliente cessa di essere debitore della banca.

Se detta garanzia diventa insufficiente, inoltre, la banca può chiederne un supplemento o la sostituzione del garante. Se il cliente non ottempera la banca può ridurre il credito o recedere dal contratto.

In tutti i casi in cui la banca receda, essa deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme dovute.

I contratti devono indicare, a pena di nullita':

ANTICIPAZIONE BANCARIA

E' un contratto stipulato tra banca e cliente caratterizzato dalla dazione o dalla messa a disposizione di una somma di denaro da parte della banca e dalla concessione del cliente di garanzia su merci, titoli o comunque documenti rappresentativi di merci.

Tra la somma di denaro e la garanzia deve sussistere un costante rapporto di proporzionalita'.

Puo' essere garantita da pegno regolare (merci o titoli individuati), oppure da pegno irregolare (titoli e merci non individuati). In questo secondo caso la banca deve restituire la parte delle merci e dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti.

In caso di pegno regolare la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate, e il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Il cliente, anche prima della scadenza del contratto può ritirare in parte i titoli o le merci, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

FIDO BANCARIO

E' una linea di credito concessa da una banca a un operatore economico, di solito un'azienda (ma non sono esclusi piccoli fidi concessi ai privati).

Il fido si distingue dal prestito in quanto consiste nella facolta' data al cliente di utilizzare un certo ammontare di fondi secondo modalita' e tempi previsti dagli accordi stipulati, mentre il prestito costituisce credito effettivamente utilizzato.

Il fido può assumere diverse forme:

La concessione del fido e' limitata dall'ammontare delle disponibilita' liquide delle aziende di credito e dalle disposizioni impartite dalla banca Centrale, che può stabilire il fido massimo concedibile al singolo cliente in rapporto al patrimonio dell'azienda di credito.

Entro tali limiti, la banca subordina la concessione del fido al richiedente in base alle condizioni economiche, alla reputazione, alle capacita' imprenditoriali, etc. Gli elementi di giudizio rilevanti sono forniti dal richiedente con la compilazione di un questionario.

Nel caso di prestito personale i requisiti si limitano all'esistenza di un lavoro stabile, di un reddito fisso e documentabile.

Si chiede inoltre che il cliente non sia mai stato oggetto di protesti cambiari.

FONTI NORMATIVE

Le fonti normative sono il codice civile (articolo 1842 e seguenti) ed il testo unico bancario (decreto legislativo385/93), in particolare l'articolo126

Tratto da ADUC - Articolo originale

9 Maggio 2008 · Simonetta Folliero