Sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e pensioni – La legge 180/1950

In tema di espropriazione forzata presso il datore di lavoro, le modifiche apportate dalle leggi 311/2004 ed 80/2005 al dpr 180/1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico (Cassazione, sentenza 685/2012).

L'articolo 1 del dpr 180/1950 stabilisce sostanzialmente che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (salvo eccezioni che saranno referenziate nel seguito) gli stipendi e le pensioni corrisposte ad impiegati e pensionati.

L'articolo 2 della legge 180/1950 prescrive che gli stipendi e le pensioni sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

  1. fino alla concorrenza di un terzo (33%) valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  2. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
  3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Per l'articolo 68 del dpr 180/1950, quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2.

E' bene precisare che l'articolo 69 del dpr 180/1950 regola il caso in cui preesista delegazione di pagamento a un sequestro o a un pignoramento dello stipendio: in tale circostanza la norma impone che il sequestro o il pignoramento non possano colpire se non l'eventuale differenza fra la meta' dello stipendio (valutato al netto di ritenute) e l'importo della delegazione. Tuttavia si tratta di delegazione di pagamento finalizzata a scopi del tutto particolari riferiti agli articolo 58 e 60 dello stesso dpr.

Può essere utile ricordare che il sequestro è un vincolo di indisponibilità imposto dal giudice sul bene del debitore (bene che può essere rappresentato anche da un reddito percepito come lo stipendio o la pensione) a fronte di apposita istanza del creditore: si tratta di una misura cautelare che non comporta assegnazione del bene sequestrato.

13 Ottobre 2016 · Marzia Ciunfrini